Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1777 del 11/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1777 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAROFALO LUIGI MAURIZIO N. IL 27/12/1970
avverso l’ordinanza n. 141/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
08/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott3 (‘/9.442.42JL;)
oue wcitsto
Uditi difensor Avv.;
g,44»-4-
Data Udienza: 11/12/2013
cc 13 Garofalo Luigi
Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’istanza avanzata da
Garofako Luigi intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione
subita.
2. Ricorre per cassazione il richiedente. Si assume che non sono mai
d’appello, nel valorizzare il rinvenimento di pagine di un interrogatorio di
Giovanni Brusca e di documenti afferenti ad appalti, trascura che tali fatti non
sono stati menzionati nell’ordinanza cautelare quali elementi posti a base della
decisione; ben altri essendo gli indizi sui quali peraltro sono state fornite tutte le
necessarie chiarificazione. L’incapacità di fornire spiegazioni sulla detenzione di
tali atti non è riconducibile alla volontà di mentire, ben potendosi ipotizzare che
essi siano stati dimenticati da qualcuno.
3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata pone in luce che la misura
restrittiva è stata adottata in relazione al reato di associazione a delinquere di
stampo mafioso e che – intervenuta pronunzia assolutoria perché il fatto non
sussiste. Essa espone che l’ordinanza cautelare è stata basata sulle risultanze di
una intensa attività di intercettazione nel corso della quale sono state captate
conversazioni dalle quali emergono molteplici contatti del richiedente con una
coimputata e l’utilizzo dei locali della sua macelleria per incontri tra svariati
personaggi inseriti nella consorteria. A tale dato si aggiungeva la frequentazione
di alcuni imputati. Veniva altresì valorizzata la circostanza del rinvenimento, nel
corso di una verifica fiscale nei confronti del Garofalo, di un verbale di un
interrogatorio reso da Brusca Giovanni ed avente ad oggetto la famiglia mafiosa
di Partinico e di una nota manoscritta contenente l’elenco di gare di appalto con
l’indicazione dei relativi importi.
Si aggiunge che la pronunzia assolutoria è stata adottata non essendo
stata conseguita prova sufficiente in ordine alla partecipazione alla associazione
a causa della non univocità delle conversazioni intercettate e delle accertate
frequentazioni con alcuni coimputati. Il giudice di merito non ha mancato però
rilevare la significatività dei detti documenti rinvenuti, in ordine i quali l’indagato
non ha fornito in interrogatorio alcuna spiegazione o giustificazione. Tale
circostanza adombra la ambiguità della personalità e inquietante interesse del
prevenuto per le vicende di Cosa Nostra.
Da tali rilievi si desume che il richiedente ha posto in essere condotte
altamente censurabili che hanno dato causa alla misura cautelare.
atm,
state tenute condotte mendaci o comunque gravemente colpose. La Corte
Tale apprezzamento appare immune da censure logiche o giuridiche. Si
pongono in luce circostanze non solo accertate nel giudizio di merito, ma pure
utilizzate nella misura cautelare. Esse, d’altra parte, delineano un atteggiamento
conclamata, ripetuta connivenza con ambienti di alta criminalità, come
documentato dalle frequentazioni, dalle conversazioni registrate, nonché dal
rinvenimento dei significativi documenti di cui si è detto.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 11 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco
IL PRESIDENTE
co BL4IO77A)
(Carlo
111;
d
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
condanna al pagamento delle spese processuali.