Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17769 del 27/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17769 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sulla segnalazione di errore materiale contenuto nel verbale dell’udienza pubblica
della Terza Sezione Penale del 20/12/2017, relativamente al ricorso n.
34269/17, proposto da
Ciotta Salvatore, nato a San Cono il 21/4/1961
avverso la sentenza del 26/4/2017 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile la richiesta di
correzione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con nota del 8 febbraio 2018, inviata mediante posta elettronica, l’Avvocato
Fabiana Michela Di Stefano ha segnalato la presenza di un errore materiale nel
verbale dell’udienza pubblica del 20/12/2017 di questa Terza Sezione Penale, in
relazione al procedimento n. 34269/17, promosso su ricorso di Salvatore Ciotta
nei confronti della sentenza del 26/4/2017 della Corte d’appello di Catania,
errore che deriverebbe dalla indicazione in tale verbale, quale difensore di fiducia
del ricorrente, dell’Avvocato Massimo Favara, sostituito in tale udienza
dall’Avvocato Rossana Di Stefano, anziché del nuovo difensore dell’imputato,
l’Avvocato Fabiana Michela Di Stefano, che per tale udienza aveva designato

Data Udienza: 27/03/2018

quale sostituto il suddetto Avvocato Rossana Di Stefano, cosicché tale difensore
ha chiesto la correzione di detto errore materiale.
Tale richiesta non può, però, essere accolta, in quanto, secondo la espressa
enunciazione contenuta nell’art. 130 cod. proc. pen., sono suscettibili di essere
soggetti al procedimento di correzione ivi disciplinato gli errori materiali che
siano contenuti in sentenze, ordinanze e decreti, mentre nel caso in esame la
richiedente ha domandato la correzione di una imprecisione che sarebbe
contenuta nel verbale dell’udienza del 20 dicembre 2017, nel corso della quale è

richiedente medesima.
La sostanziale diversità ontologica fra i provvedimenti giurisdizionali elencati
dall’art. 130 cod. proc. pen. e il verbale di udienza, atto meramente
rappresentativo delle operazioni svoltesi nel corso della udienza, proprio del
cancelliere, che attesta nel verbale quanto avvenuto in udienza, esclude che
possa ritenersi applicabile, in via analogica, anche a tale atto il procedimento di
correzione dell’errore materiale previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3,
n. 45251 del 09/02/2016, Agostinelli, Rv. 268055; nonché Sez. 3, n. 8882 del
8/3/2015).
Va aggiunto, per completezza, che l’art. 48 delle norme di attuazione cod.
proc. pen., prevedendo la possibilità di variazioni ed aggiunte negli atti, ivi
compresi i verbali, disciplina le modalità attraverso le quali si debba procedere a
tali operazioni, senza richiamare affatto quelle disciplinate dall’art. 130 cod. proc.
pen.
Non può pertanto, disporsi la correzione sollecitata dall’Avvocato Di Stefano
nell’interesse di Salvatore Ciotta.
Trattandosi di procedimento avviato d’ufficio, non essendovi una rituale
richiesta di correzione (essendo pervenuta per posta elettronica la segnalazione
dell’errore e la richiesta della sua correzione), non vi è luogo ad alcuna
statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

Dispone non procedersi alla correzione.
Così deciso il 27/3/2018

stato trattato il processo relativo al ricorso proposto dall’assistito dalla

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