Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17767 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17767 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sul ricorso proposto da:
PIRVU DIMITRU nato il 22/02/1968 a CALARASI( ROMANIA)

avverso la sentenza del 16/03/2017 del TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 06/03/2018

Ritenuto che Pirvu Dimitru è stato condannato dal Tribunale di Roma con
sentenza del 22 febbraio 2017 alla pena di euro 100 di ammenda, in relazione al
reato di cui all’art. 674 cp, in quanto in concorso con Ahmetovic Danko, in Roma,
in Via Salaria, davano fuoco a materiale ferroso verosimilmente cavi di rame di
cui si sconosce la provenienza, detenuti all’interno di un carrello tipo
supermercato, provocando emissioni di fumi maleodoranti atti ad offendere e
molestare le persone, in data 18 aprile 2013;
che contro tale decisione, in data 27 giugno 2017, è stato proposto appello

principale l’assoluzione dell’imputato dal reato a lui ascritto quantomeno ex art
530 comma secondo c.p.p. e in via subordinata, di dichiarare la non punibilità ex
art. 131 bis c.p. o ancora, di ridurre l’entità della pena congruamente al minimo
edittale;
che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità
(art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria;

Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte

(ex multis, sez. 3, 13

novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
duemila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018

Il c.onsigliere estensore

Il Presidente

sottoscritto dal solo difensore Avv. Paola De Vita, con il quale si chiede in via

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