Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17766 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17766 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sul ricorso proposto da:
FURIO GIUSEPPE nato il 02/08/1976 a MANDURIA

avverso la sentenza del 21/06/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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DEPOSITATA IN

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Data Udienza: 06/03/2018

Ritenuto che in data 21 giugno 2017, la Corte d’Appello di Lecce, in totale
conferma della sentenza del Tribunale di Taranto del 30 giugno 2015,
condannava Furio Giuseppe alla pena di mesi sei di arresto e euro 7.000,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 44 lett. b) del D.p.r. 380/2011, perchè
realizzava in agro di Manduria, in località Barci, alla Via Carlo Urbani civico 2, al
foglio mappa n. 59, particella 1153, un capannone industriale in assenza di
permesso di costruire delle dimensioni di mq. 250 (accertato in data 1 febbraio
2012);

personalmente dall’imputato, con firma autenticata dell’Avv. Antonio Zito, e
depositato in cancelleria il 31 ottobre 2017, con il quale si lamenta il vizio di
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto
non risulta dal testo della sentenza in alcun modo provata oltre ogni ragionevole
dubbio la colpevolezza dell’imputato, in quanto non è stata raggiunta la prova su
chi abbia effettivamente realizzato l’opera;

Considerato che il gravame è stato proposto dall’imputato personalmente, con
lettera provvista di firma autenticata da difensore non abilitato al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori (iscritto nel prescritto all’Albo speciale) come
previsto dall’art. 613 c. 1 c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n.
103, in vigore dal 3 agosto 2017;
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017, e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
quattromila
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018.

che contro tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, sottoscritto

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