Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17765 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17765 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

:51~
sul ricorso proposto da:
LAMBERTI ANNA nato il 16/08/1966 a SAVIGLIANO

avverso la sentenza del 18/05/2017 del TRIBUNALE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
e sentite e

LUIGI P ~Ai

DEFOU
i9

2019

a

Data Udienza: 06/03/2018

Ritenuto che Lamberti Anna è stata condannata dal Tribunale di Asti con
sentenza del 18 maggio 2017 alla pena di euro 2600,00 di ammenda, in
relazione al reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a D. Lgs 152/2006 perché
senza essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art.
212, effettuava abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e
speciali prodotti da terzi, conferendoli presso impianti di recupero come la Ditta
“RO. MET. S.r.l.”, in Bra dal 2012 in avanti;
che contro tale decisione, in data 27 giugno 2017, è stato proposto appello

principale l’assoluzione dell’imputata dal reato a lei ascritto perché la condotta
non costituisce più fatto penalmente rilevante, in via subordinata, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti, di ridurre l’entità della pena
congruamente al minimo edittale, e in estremo subordine dichiarare l’intervenuta
prescrizione del reato contestato;
che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità
(art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria;
Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte

(ex multis, sez. 3, 13

novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
duemila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018
Il consigliere estensore

Il Presidente

sottoscritto dal solo difensore Avv. Enrico Mazzola, con il quale si chiede in via

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