Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17764 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 3 Num. 17764 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA
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sul ricorso proposto da:
CAPOZZO GIANLUCA nato il 17/02/1990 a ACQUAVIVA DELLE FONTI
avverso la sentenza del 21/07/2017 del GIP TRIBUNALE di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 06/03/2018
Ritenuto che a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il
Tribunale di Bari, con sentenza del 21 luglio 2017, applicava a Capozzo Gianluca
la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e euro 4.000,00 di multa, per il
reato di cui all’art. 73 comma 1 e 1 bis Dpr 309/90, per aver illecitamente
detenuto ai fini di spaccio sostanze stupefacenti per complessivi grammi 800
circa, in Acquaviva delle Fonti in data 10 maggio 2017, con recidiva specifica;
che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione,
depositato in cancelleria in data 5 settembre 2017, chiedendo l’annullamento con
stata determinata in violazione degli artt. 27 e 101 comma 2 della Cost;
Considerato che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta
consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa i cui termini
formali e sostanziali sono stati inequivocamente “accettati” dalle parti con la
richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria
sanzionatoria;
che nel caso di specie il ricorrente si limita a dolersi genericamente della
sentenza impugnata e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile.
“de plano”;
che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di euro duemila
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018
Il consigliere estensore
Il Presidente
rinvio della sentenza per una rideterminazione della pena, in quanto la stessa è