Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17763 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17763 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ha pronunciato la seguente

(Nte\ej).^
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O í?`b

sul ricorso proposto da:
LO POLITO MASSIMILIANO nato il 10/06/1972 a COSENZA

avverso la sentenza del 26/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
COSENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
te senti e e conc usioni se PG GIANLUIGI P

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Data Udienza: 06/03/2018

Ritenuto che a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.,
avanzata da Lo Polito Massimiliano, tramite il suo procuratore speciale, il 26
luglio 2017 nel corso dell’udienza preliminare, il Tribunale di Cosenza applicava
la pena concordata con il Pm, di anni 1 e mesi 10 di reclusione e euro 400,00 di
multa, per i reati a lui contestati ai capi 134), 136), e 192) dell’imputazione;
che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione,
depositato in cancelleria in data 28 luglio 2017, chiedendo l’annullamento della

Considerato che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta
consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa i cui termini
formali e sostanziali sono stati inequivocamente “accettati” dalle parti con la
richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria
sanzionatoria;
che nel caso di specie il ricorrente si limita a dolersi genericamente della
sentenza impugnata e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile
“de plano”;
che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di euro duemila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018

Il Presidente

sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. per vizio di motivazione;

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