Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17762 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17762 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
EKUTU ISAAC ALEX nato il 03/06/1984

avverso la sentenza del 28/07/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 06/03/2018

Ritenuto che Ekutu Isaac Alex è stato condannato con sentenza ex art 444 c.p.p.
del Tribunale di Venezia emessa in data 28 luglio 2017 alla pena di mesi dieci di
reclusione e euro 3.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cp e
art. 73 comma 5, Dpr 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza
stupefacente del tipo cocaina, a Jesolo e Quarto Altino, nell’aprile e nel maggio
2015 e a Venezia Mestre il 17 maggio 2016;
che contro tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, sottoscritto
personalmente dal Ekutu Isaac Alex e depositato in cancelleria il 27 settembre

l’assenza di condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p;

Considerato che il gravame è stato proposto dall’imputato personalmente, con
lettera provvista di firma non autenticata, a-nziché da difensore abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (iscritto nel prescritto all’Albo
speciale) come previsto dall’art. 613 c. 1 c.p.p., come modificato dalla legge 23
giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017;
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017, e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
quattromila
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018.

2017, con il quale si lamenta genericamente il vizio di mancata motivazione circa

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