Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17761 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17761 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sul ricorso proposto da:
SUT SERGIO nato il 24/07/1958 a TORINO

avverso la sentenza del 16/02/2017 del TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
I.
I
PG GIANLUIGI PRATOLA
ntite le con

DEPOSITATA N CANCELLEMI

19 •A g:’ 9 2018

Data Udienza: 06/03/2018

Ritenuto che Sut Sergio è stato condannato dal Tribunale di Torino con sentenza
del 16 febbraio 2017 alla pena di euro 1.500,00 di ammenda, in relazione al
reato di cui all’art. 262 comma 2 lett. b) in relazione al 227 comma 1 del D.Igs n.
81 del 2008, accertato in Torino il 2 novembre 2013 e commesso il 28 maggio
2014;
che contro tale decisione, in data 7 aprile 2017, è stato proposto appello
sottoscritto dal solo difensore Avv. Simona Crosetto, con il quale si chiedeva in
via principale l’assoluzione dell’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto

riduzione della pena inflitta ai minimi edittali;
che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità
(art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria;

Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte

(ex multis, sez. 3, 13

novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
duemila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018

Il consigliere estensore

Il Presidente

non sussiste o con altra formula ritenuta più opportuna e, in via subordinata la

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