Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17760 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 3 Num. 17760 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA
sui ricorsi proposti da:
BAFTWARI LULZIM nato il 02/12/1968
ALIU RAMADAN nato il 25/09/1967
avverso la sentenza del 06/09/2016 del TRIBUNALE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 06/03/2018
Ritenuto che Baftujari Lulzim e Aliu Ramadan sono stati condannati dal Tribunale
di Asti con sentenza del 6 settembre 2016 alla pena di euro 6.000,00 ciascuno di
ammenda, in relazione al reato di cui agli art. 110 cp e art. 256 c. 1 lett. a) D.Igs
n. 152 del 2006, commesso in Castagnito nel settembre 2014;
che contro tale decisione, in data 10 ottobre 2016, è stato proposto appello
sottoscritto dal solo difensore d’ufficio Avv. Valle Philippe, con il quale si chiede
in via principale l’assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto per non aver
commesso il fatto, in via subordinata di dichiarare la non punibilità ex art. 131
che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità
(art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria;
Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte
(ex multis, sez. 3, 13
novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
duemila
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018
Il consigliere estensore
Il Presidente
bis c.p., ovvero, in ulteriore subordine, la riduzione della pena inflitta;