Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17759 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 3 Num. 17759 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA
eNTE19-Z5
sul ricorso proposto da:
TIMUS DIMITRU nato il 01/09/1960 a DANESTI ( ROMANIA)
avverso la sentenza del 16/01/2017 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
l
te/ser
rrctustU—d-éTTG-G NLMfft:513
Data Udienza: 06/03/2018
Ritenuto che Timus Dimitru è stato condannato dal Tribunale di Alessandria con
sentenza del 16 gennaio 2017 alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in
relazione al reato di cui all’art. 256 c. 1 lett. a) e b) D.Igs n. 152 del 2006,
commesso in Belforte Monferrato in data 8 gennaio 2014;
che contro tale decisione, in data 15 febbraio 2017, è stato proposto appello
sottoscritto dal solo difensore di fiducia Avv. Daniela Giraud del Foro di
Alessandria, con il quale si chiedeva in via principale l’assoluzione dell’imputato
dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste e in via subordinata di
concedere le circostanze generiche e applicare la pena nel minimo edittale;
che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità
(art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria;
Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte
(ex multis, sez. 3, 13
novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
duemila
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018
dichiarare la non punibilità ex art. 131 bis c.p., ovvero, in ulteriore subordine, di