Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17758 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17758 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VACCARO PAOLO N. IL 08/10/1975
avverso la sentenza n. 1903/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’Il luglio 2012 la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza del 13 dicembre 2011 del Tribunale di Palermo, che
aveva dichiarato Vaccaro Paolo colpevole delle contravvenzioni previste dall’art.
9, comma 1, legge n. 1423 del 1956, accertate in Palermo tra il 28 marzo 2007 e
il 27 novembre 2007, e l’aveva condannato, unificati i reati sotto il vincolo della
arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per
omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di gravame
attinenti all’affermazione della sua responsabilità penale e al trattamento
sanzionatorio.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. peri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Le deduzioni svolte dal ricorrente con riguardo alla sussistenza del
contestato reato sono, infatti, del tutto generiche, perché prive di correlazione
con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata, che, con congrui richiami ai
dati fattuali, ha reso adeguate e non illogiche risposte alle doglianze svolte con i
motivi di appello.
Manifestamente infondati e tendenti a sottoporre a questa Corte valutazioni
squisitamente di merito, a essa sottratte, sono anche i rilievi attinenti al diniego
delle circostanze attenuanti generiche e in genere al trattamento sanzionatorio,
esprimendo il giudizio, contenuto nella sentenza di primo grado e confermato in
sede di appello, la compiuta valutazione della vicenda e la valorizzazione dei
plurimi e reiterati precedenti penali, della obiettiva entità delle violazioni, della
personalità dell’imputato e della omessa allegazione di significativi elementi di
segno opposto, tale non essendo l’asserito stato di tossicodipendenza, idonei a
controbilanciare gli spunti negativi evidenziati.
3. La rilevata inammissibilità del ricorso preclude, in questa sede, di rilevare
l’intervenuto decorso del termine di prescrizione in data successiva alla sentenza
2
continuazione e applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi quattro di
di appello, tenuto conto delle date di commissione delle contravvenzioni e della
sospensione del detto termine dal 3 aprile 2009 al 20 novembre 2009.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Cossi deciso in Roma, il 20 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Presidente
P.Q.M.