Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17758 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17758 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sul ricorso proposto da:
CAVALLINI FERRUCCIO ORAZIO nato il 18/05/1958 a VAREDO

avverso la sentenza del 19/06/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 06/03/2018

Ritenuto che con sentenza del 19 giugno 2017, il Tribunale di Cagliari condannava alla pena di
euro 300,00 di ammenda, sospesa ex art 163 c.p., Cavallini Ferruccio Orazio, per il reato ex art.
659 c.p. perché mediante continui rumori posti in essere anche in ora notturna, disturbava le
occupazioni e il riposo di Floris Silvia e Quartu Alberto, dimoranti al piano immediatamente
sottostante all’appartamento dove dimorava il Cavallini (fatti occorsi in Cagliari, Piazza Aldebaran
n. 4 dall’anno 2009 al 21 febbraio 2013);
Che avverso tale sentenza veniva ritualmente proposto ricorso in Cassazione dal difensore di

659 c.p. e 192 c.p.p., nonché in relazione all’art. 530 comma 1 e 2 c.p.p.;
che con successiva dichiarazione in data 24 ottobre 2017 il ricorrente rinunciava al ricorso e
liberava dal mandato e dalla procura speciale i suoi difensori, Avv. Simone Vargiu e Avv. Marco
Mura;

Considerato che il ricorso appare inammissibile per rinuncia validamente espressa;
Che la relativa declaratoria può essere effettuata de plano, a mente dell’art. 610, comma 5-bis,
cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103;
che all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, (Corte Cost., sentenza n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 6 marzo 2018

fiducia dell’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.

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