Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17757 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17757 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GIAMMARINARO FEDERICO N. IL 27/06/1973
avverso la sentenza n. 2081/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il 26 settembre 2011 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la
sentenza del 19 gennaio 2010 del G.u.p. del Tribunale di Marsala, che aveva
dichiarato Giammarinaro Federico colpevole del reato previsto dall’art. 9, comma
2, legge n. 1423 del 1956, accertato in Marsala il 26 e il 27 settembre 2009, e
l’aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, tenuto

l’aumento per la continuazione e ridotta la pena per la scelta del rito.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod. pen., e mancanza di
motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peli., in ordine alla
recidiva.
Secondo il ricorrente la Corte ha omesso di indicare le ragioni legittimanti il
disposto aumento della pena per effetto della recidiva, che doveva essere
accertata in concreto e non essere presunta per legge, né desunta dalla mera
enunciazione dei precedenti penali.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

La Corte d’appello, che ha confermato il trattamento sanzionatorio

disposto con la sentenza di primo grado, ha ritenuto, in continuità argomentativa
con la valutazione fatta con detta sentenza, che il disposto aumento in forza
della contestata recidiva trovava certo fondamento nella pericolosità dell’istante
espressa dalla condotta tenuta e attestata anche da plurimi precedenti penali.
Tale valutazione logica e ragionevole resiste alle censure del ricorrente che,
generiche nella parte in cui si soffermano sui principi in tema di recidiva, tendono
per il resto a provocare, senza evidenziare significativi elementi positivi non
considerati, ed esprimendo un diffuso dissenso rispetto all’analisi svolta, un
sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede di legittimità.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
2

conto della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, applicato

determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

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