Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17757 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17757 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

Data Udienza: 06/03/2018

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sul ricorso proposto da:
SACCO ARMANDA nato il 25/09/1958 a ALBA

avverso la sentenza del 25/01/2016 del TRIBUNALE di CUNEO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

1:1

P 44.

2018

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Ritenuto che Sacco Armanda è stata condannata dal Tribunale di Cuneo con
sentenza del 25 gennaio 2016 alla pena di euro 1.700,00 di ammenda, in
relazione al reato di cui all’art. 256 c. 1 lett. a) D.Igs n. 152 del 2006, commesso
in Clavesana in data 28 aprile 2011 e 14 luglio 2011 ed accertato il 9 maggio
2013;
che contro tale decisione, in data 22 aprile 2016, è stato proposto appello
sottoscritto dal solo difensore di fiducia Avv. Andrea Naso del Foro di Cuneo, con
il quale si chiede una riduzione della pena irrogata e la concessione del beneficio

che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità
(art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria;

Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte

(ex multis, sez. 3, 13

novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
duemila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018

y liere estensore

Il Presidente

della sospensione condizionale della stessa;

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