Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17756 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17756 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MASTRAPASQUA GIUSEPPE N. IL 01/08/1982
avverso la sentenza n. 3144/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
18/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2011 la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza del 9 luglio 2008 del Tribunale di Foggia – sezione distaccata di
Trinitapoli, che aveva dichiarato Mastrapasqua Giuseppe colpevole del reato di
cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, e l’aveva condannato, concesse
le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione.

l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base del rilievo che per la
configurazione del reato contestato è richiesto l’accertamento del dolo e che la
violazione contestata è stata, invece, causata da negligenza dipesa da uno stato
di malattia, instando anche per la verifica dell’intervenuto decorso del termine di
prescrizione in rapporto alla data del provvedimento di applicazione della misura
di prevenzione (2003).
34. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che

all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza
di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la
motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di
completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n.
25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. 6, n.
15107 del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Criaco e altro, Rv. 229305; Sez. U, n.
25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nella specie, il ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione di
legge con riferimento alla carenza dell’elemento soggettivo del dolo richiesto per
la sussistenza del contestato reato, ha chiesto la rilettura del quadro probatorio,
e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede
d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, quando la
struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua
2

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

chiara coerenza argomentativa e sia congrua, nel rispetto delle regole della
logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di violare la prescrizione, a lui imposta con il
provvedimento applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno,
di presentarsi presso l’ufficio di P.S. nel giorno e nell’ora indicati.
3. La contravvenzione contestata è stata commessa 1’11 dicembre 2006, non
rilevando, come dedotto, la data dell’applicazione della misura di prevenzione
violata, con conseguente infondatezza della eccezione di intervenuta prescrizione

4.

Il ricorso, che reitera argomentazioni già esaustivamente valutate e

oppone deduzioni del tutto infondate, deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della
causa d’inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria, che appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

del reato.

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