Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17756 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17756 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sul ricorso proposto da:
FRENI DOMENICO NICOLA nato il 06/12/1957 a MESSINA

avverso la sentenza del 06/02/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 06/03/2018

Ritenuto che con sentenza del 6 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Messina, in totale conferma
della sentenza del Tribunale di Messina del 17 ottobre 2014, condannava Freni Domenico Nicola
alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie e al pagamento delle spese
processuali perché considerato colpevole del reato p. e p. dall’art. 5 D. Lgs 74/2000, perché
nella qualità di legale rappresentante della ditta “GEDIT ITALIA S.r.l.”, al fine di evadere le
imposte, essendovi obbligato, ometteva la presentazione della dichiarazione annuale mod.
UNICO SC/2007 per l’anno di imposta 2006, sottraendosi così al versamento dell’IRES per un

dicembre 2007);
che della sentenza veniva data contestuale lettura in udienza;
che l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia presentava ricorso in Cassazione il 7 aprile
2017, lamentando il vizio di motivazione in relazione all’ad 192 comma 1 e 2 c.p.p., nonché
eccependo la prescrizione del reato;

Considerato che il termine per proporre impugnazione per ciascuna delle parti nel caso di
sentenza contestuale ex art. 544 comma I c.p.p. è di 15 giorni (art. 585 comma I lett. a) c.p.p.)
e che tale termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche
la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio,
anche se non sono presenti alla lettura (art. 585 comma II lett. b) c.p.p.);
considerato che il ricorso appare dunque tardivo, essendo il deposito dello stesso avvenuto oltre
i 15 giorni previsti dalla legge;
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto
ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103
del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
euro tremila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018

Il consigliere
estensore

Il Presidente

importo di euro 389.065,00 dovuta per quel periodo di imposta (fatti occorsi in Messina il 30

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