Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17755 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17755 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sul ricorso proposto da:
MARKU KRESHNIK nato il 21/04/1991

avverso la sentenza del 28/08/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 06/03/2018

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Ritenuto che a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.,
avanzata il 28 agosto 2017 nel giudizio direttissimo dinanzi al giudice
monocratico del Tribunale di Brescia, dal difensore d’ufficio di Marku Kreshnik, si
applicava a quest’ultimo, per il reato di cui all’art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90 (perché
illecitamente deteneva con finalità di cessione a terzi circa 10 grammi di
sostanza stupefacente del tipo marijuana, in Desenzano del Garda, il 28 agosto
2017) la pena, concordata con il Pm, e ridotta per il rito, di anni 1 di reclusione e
euro 800 di multa, con la sospensione ex art. 163 cp;

data 14 settembre 2017, chiedendo l’annullamento della sentenza emessa ex
art. 444 c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alla valutazione deglr elementi
di cui all’art. 133 c.p.;

Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p., come
introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso
avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità
della pena o della misura di sicurezza;
che, invero, la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta
consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa i cui termini
formali e sostanziali sono stati inequivocamente “accettati” dalle parti con la
richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria
sanzionatoria;
che nel caso di specie il ricorso si limita a dolersi genericamente della sentenza
impugnata e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile “de plano”,
ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente
declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
euro quattromila

PQM

che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, depositato in cancelleria in

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2017

Il Presidente

Ji-con„sigliere estensore

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