Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17754 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17754 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TRAVERSA GIUSEPPE N. IL 24/05/1986
avverso l’ordinanza n. 122/2011 CORTE ASSISE APPELLO di BARI,
del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 novembre 2011 la Corte d’assise d’appello di Bari,
in funzione di giudice della esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta
avanzata nell’interesse di Traversa Giuseppe, volta all’applicazione dell’indulto in
relazione alla pena inflitta con la sentenza del 16 aprile 2010 della stessa Corte,
rilevando che la richiesta era sottoscritta dal difensore, non era allegato il

ad avanzare la richiesta e considerando che non ricorrevano comunque i
presupposti di legge, ostando all’applicazione dell’indulto il titolo del reato,
rappresentato dalla condanna per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309,
aggravato a norma del quarto comma dello stesso articolo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, il condannato che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rilevando che il
difensore era stato nominato nella fase esecutiva con atto depositato nell’ufficio
matricola della Casa circondariale di Frosinone e rappresentando che dalla
motivazione della sentenza risultava esclusa l’aggravante di cui all’art. 74,
comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, correttamente proposto, in luogo della opposizione ex art. 667,
comma 4, cod. proc. pen., da parte del ricorrente, che ha contestato la ritenuta
inammissibilità della sua richiesta essendo il difensore munito di mandato, è
inammissibile per l’assorbente rilievo della manifesta infondatezza della censura
attinente al diniego dell’applicazione dell’indulto in assenza dei presupposti di
legge.
2. è, invero, irrilevante la fondatezza della censura riferita alla ritualità della
istanza proposta da difensore nominato per la fase esecutiva, come documentato
dal ricorrente, poiché la Corte ha anche valutato nel merito la fondatezza della
richiesta, che ha escluso, rilevando, con congrui richiami alle emergenze della
sentenza definitiva, che la circostanza aggravante di cui al comma quarto
dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ostativa all’applicazione dell’indulto, è stata
ritenuta nella parte dispositiva, e riportata nell’ordine di esecuzione, in coerenza
2

mandato difensivo e il difensore, tale nella fase del giudizio, non era legittimato

con la motivazione che aveva rilevato che nessuna questione era stata sollevata
circa la sua sussistenza, precludendo ogni valutazione al riguardo.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre appare equo
escludere, valutato il contenuto del ricorso e considerate ragioni del caso
concreto, il versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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