Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17754 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17754 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
2. Paderni Stefano, nato a Brescia il 28/11/1984
nel procedimento nei confronti di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 10/07/2017 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 luglio 2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento impositivo a carico di
Stefano Paderni, peraltro prevedendo l’obbligo di presentarsi per tre anni
(rispetto ai sette di cui al provvedimento questorile) ai Carabinieri di Marone in

Data Udienza: 06/03/2018

coincidenza con ogni incontro, comunque secondo le modalità ivi stabilite, della
compagine calcistica del Brescia.
2. Avverso il provvedimento il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, e l’interessato hanno
proposto separati ricorsi per cassazione, formulando rispettivamente uno e due
motivi di impugnazione.
3. In particolare, il Pubblico Ministero ha osservato che, trattandosi di
persona già destinataria di analogo provvedimento, la durata del provvedimento
doveva essere prevista tra cinque e otto anni.

relazione all’art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
In particolare, il provvedimento del Questore era stato notificato il 6 luglio
2017 alle 21,45, mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il
10 luglio 2017 ad orario imprecisato, sì che non vi era prova del rispetto del
termine massimo di 96 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato (con
conseguente decadenza di efficacia del provvedimento), ovvero del termine di 48
ore dalla richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in
merito alle ragioni di necessità ed urgenza tali da giustificare l’adozione della
misura, atteso che al riguardo né il Questore né il Giudice per le indagini
preliminari avevano osservato alcunché, mentre l’avviso dell’avvio del
procedimento amministrativo era incompatibile con le ragioni di necessità e di
urgenza.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso della parte privata è fondato.
4.1. Dalla lettura del fascicolo, cui questa Corte può accedere in ragione
della natura del vizio processuale dedotto, si evince che la richiesta di convalida
da parte del Pubblico Ministero (tra l’altro recante nell’intestazione l’errato
riferimento a convalida del provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive, ossia di un provvedimento meramente
amministrativo, e comunque l’errata indicazione personale, “Paderini” in luogo di
“Paderni”) è pervenuta alla Cancelleria della Sezione dei Giudici per le indagini
preliminari il giorno 8 luglio 2017 alle ore 12,15, laddove l’ordinanza di convalida
è stata depositata il giorno 10 luglio 2017 senza ulteriori specificazioni. Il
provvedimento impositivo del Questore di Firenze è stato notificato
all’interessato il 6 luglio 2017 alle ore 21,45.

2

4. A sua volta l’interessato ha dedotto in primo luogo violazione di legge in

Ciò posto, va osservato che, a termini dell’art. 6, comma 3, della legge 401
cit., le prescrizioni ivi imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero
con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida…e se il giudice non
dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
Al riguardo, è stato osservato che , in tema di misure volte a prevenire i
fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’annullamento
dell’ordinanza di convalida del G.i.p. deve essere disposto “con rinvio” nel caso di
mancata concessione all’intimato del termine per l’esercizio del diritto di difesa
ed in quello di mancato rispetto del termine, concesso con il provvedimento del

essere disposto “senza rinvio” nel caso di mancata osservanza da parte del P.M.
del termine di 48 ore dalla notifica per richiedere la convalida ed in quello di
mancata osservanza da parte del G.i.p. del termine delle 48 ore successive per
la pronuncia sulla convalida (Sez. 3, n. 377 del 16/12/2008, dep. 2009, D’Onorio
De Meo e altro, Rv. 242166).
In ogni caso, il provvedimento di convalida impugnato non reca alcuna
indicazione oraria, quanto all’avvenuto deposito. Ciò posto, è causa di inefficacia
l’indicazione della data ma non dell’ora di deposito di un provvedimento soggetto
a termine “orario” di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la
possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772
del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606).
4.2. Alla stregua di quanto rilevato, quindi, l’impossibilità di verifica non può
che essere interpretata in senso favorevole alla parte privata, che aveva
complessivamente dedotto, sotto tutti i profili, il mancato rispetto del termine
decadenziale.
5. Atteso che il vizio attiene alla procedura di convalida, l’ordinanza
impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di
cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo
di presentazione, limitativo della libertà personale.
In conseguenza di ciò, diviene inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero,
avente ad oggetto la ridotta durata dell’obbligo di presentazione stante la qualità
personale dell’odierno ricorrente.
5.1. Si manda alla Cancelleria di comunicare il dispositivo al Questore di
Firenze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Firenze in data 30 giugno 2017 limitatamente
all’obbligo di presentazione.

3

Questore, per la presentazione di memorie e deduzioni difensive, mentre deve

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Firenze.
Così deciso in Roma il 06/03/2018

I udio Cerroni

Il Presidente
Giulio Sarno

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA