Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17753 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17753 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fici Gaspare, nato a Gardone Va! Trompia il 07/08/1975

avverso l’ordinanza del 05/08/2017 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio del provvedimento, con sospensione dell’efficacia del provvedimento
limitatamente all’obbligo di presentazione alla P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 agosto 2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento impositivo a carico di
Gaspare Fici, consistente nell’obbligo di presentarsi per sei anni ai Carabinieri di
Passirano in coincidenza con ogni incontro, comunque secondo le modalità ivi
stabilite, della compagine calcistica del Brescia.

Data Udienza: 06/03/2018

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione formulando quattro motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in
merito alle ragioni di necessità ed urgenza tali da giustificare l’adozione della
misura, atteso che al riguardo né il Questore né il Giudice per le indagini
preliminari avevano osservato alcunché, mentre l’avviso dell’avvio del
procedimento amministrativo era incompatibile con le ragioni di necessità e di
urgenza.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha allegato che il G.I.P. non aveva

impianti sportivi, nonostante la mera strumentalità del cd. obbligo di firma al
divieto di accesso agli stadi e la funzione di mera garanzia ulteriore rispetto alla
prescrizione primaria, correlata al distinto pericolo di inottemperanza al divieto, e
ciò anche in relazione ai soggetti cd. recidivi.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha lamentato che l’ordinanza impugnata
nulla aveva motivato in ordine alla durata del provvedimento, di sei anni in una
forbice edittale che, trattandosi di soggetto cd. recidivo, andava determinata tra
cinque e otto anni.
2.4. Col quarto motivo il ricorrente ha censurato la prescrizione nella parte
in cui comportava la presentazione per tre volte all’autorità di polizia in
occasione delle partite casalinghe del Brescia, laddove il Giudice non aveva
inteso motivare né la congruità della durata né la congruità delle modalità di
applicazione dell’obbligo di firma.
2.5. E’ stata depositata memoria circa l’obbligo di motivazione in ordine alla
durata del provvedimento restrittivo.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
4.1. In relazione al primo motivo di censura proposto, la Corte ricorda, in
linea generale, che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore,
impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in
occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di
necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il
provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c)
l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle
ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della
durata della misura (ad es. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv.
247186).

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speso parola in ordine alla ritenuta insufficienza del solo divieto di accesso agli

Al riguardo, invero, la prescrizione imposta dal Questore deve qualificarsi
come “misura di prevenzione” (diretta in particolare ad evitare la consumazione
di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di
carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano
ritenuti socialmente pericolosi), che – come tutti i provvedimenti provvisori
restrittivi della libertà che l’autorità di polizia può adottare a norma dell’art. 13,
terzo comma, Cost. – deve avere natura necessariamente “servente” rispetto
all’intervento di competenza dell’autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo

motivato dell’autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a
incidere definitivamente sulla posizione soggettiva della persona, mentre quello
dell’autorità di polizia, in quanto servente, non può che avere “effetti anticipatori
e preparatori”. La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di “pieno
controllo di legalità sull’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del
provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli che la
natura di misura di prevenzione richiede”, non differenziandosi, nella sostanza,
da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza
dell’autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto
l’arresto operato dalla polizia).
4.2. Ciò posto, è altresì vero al riguardo che la motivazione dell’ordinanza di
convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e
dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare,
in ordine ai requisiti della necessità e dell’urgenza, non gli episodi che hanno
determinato l’adozione della misura, ma l’attualità o la prossimità temporale di
competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294).
In coerenza, quindi, è stato osservato che, in tema di motivazione dell’ordinanza
di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell’art. 6, comma
secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l’obbligo di presentazione ad un
ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive,
incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di
necessità ed urgenza, l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in
concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essendo la necessità di
motivazione in ordine al requisito dell’urgenza del provvedimento circoscritta al
verificarsi di tale sola ipotesi (da ult., Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli,
Rv. 267256).
In proposito, è stato appunto chiarito che, se il motivo del ricorso concerne
la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell’urgenza, è il ricorrente
che deve dare la prova della limitazione della libertà subita ossia deve provare
che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del
magistrato, deve cioè provare il proprio interesse al ricorso: infatti se il

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di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, solo l’atto

provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l’interessato non
ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull’urgenza (così Sez. 3, n.
22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244).
4.3. Al riguardo, nulla il ricorrente ha invece inteso specificare o
concretamente dedurre.
5. In relazione al secondo motivo, fatto salvo quanto sarà osservato infra,
vero è che stata ritenuta illegittima l’ordinanza di convalida del provvedimento
del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di
polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, che non enunci le specifiche

prevenzione del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3, n. 15505 del 31/03/2011,
Zotti, Rv. 250008).
In specie, peraltro, comunque è stata dedotta la particolare pericolosità del
ricorrente in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente era stato
riconosciuto mentre, brandendo un’asta di colore chiaro, affrontava la tifoseria
avversaria e le Forze dell’ordine, in occasione dei disordini avvenuti prima
dell’incontro di calcio Pisa-Brescia (disputato tra l’altro il 17 settembre 2016, e
non 2017, come si può desumere anche dalla cronologia dei provvedimenti
restrittivi intervenuti, che altrimenti sarebbero stati addirittura pronunciati prima
degli eventi).
In ogni caso, in proposito, è decisiva l’osservazione che è stata giudicata
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6,
comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall’art. 2,
comma primo, lett. b) d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modifiche in
legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l’adozione
della prescrizione dell’obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la
durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato
di precedente DASPO (cfr. in proposito Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep.
2017, Sangrelli e altri, Rv. 269305).
6.

Al riguardo, peraltro, l’ordinanza va comunque complessivamente

censurata, atteso che – in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, che
possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione – non
può non rilevarsi che in specie è del tutto assente la motivazione circa i requisiti
di durata e congruità del provvedimento, nonché sulle sue concrete modalità di
attuazione.
Vero è, infatti, che, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza
in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento
questorile impositivo dell’obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o
comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla
necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione
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ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di

imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni,
in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale (in specie era
stata così ritenuta viziata la motivazione del provvedimento di convalida con il
quale il G.i.p. aveva reputato necessario applicare le prescrizioni per la durata
massima e con modalità particolarmente severe)(Sez. 6, n. 19511 del
27/04/2016, Olivo e altri, Rv. 267176).
In definitiva, quindi, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile
impositivo dell’obbligo di comparizione presso un ufficio o comando di polizia è

imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi
competizioni disputate “fuori casa” e all’estero (Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009,
De Martino e altro, Rv. 243271).
6.1. Ciò posto, il provvedimento nulla ha detto al riguardo, né sulla durata
della misura e sulla congruità della medesima (nei confronti di soggetto già
colpito da identico precedente), né sulle modalità di concreta esecuzione
dell’obbligo, nonostante la sua incidenza sulla libertà personale. In altre parole, il
provvedimento impugnato non spende parola alcuna in motivazione circa la
propria, autonoma, determinazione di convalidare in parte qua il provvedimento
del Questore, in tal modo formalmente omettendo di dare conto di quel controllo
di proporzionalità della misura che, tra gli altri, rappresenta il senso della
convalida, e che ancor più va somministrato in un’ipotesi in cui al soggetto detta
misura viene applicata, come in specie, nella sua quantificazione più elevata
(ben otto anni) in ragione della condizione personale, e con modalità
particolarmente incisive stante la triplice presentazione agli uffici di polizia, in
occasione delle partite casalinghe (ovvero in Lombardia) della compagine
calcistica del Brescia, ovvero di incontri in situ della Nazionale italiana di calcio.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, l’ordinanza
impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze, con la contestuale sospensione dell’efficacia del
provvedimento del Questore di Firenze assunto in data 26 luglio 2017,
limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda infine alla Cancelleria di comunicare il dispositivo al Questore di
Firenze.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze Ufficio G.I.P.
e dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Firenze in data
26 luglio 2017 limitatamente all’obbligo di presentazione.

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tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo obbligo di presentazione

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Firenze.

Così deciso in Roma il 06/03/2018

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