Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17751 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17751 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cesareni Nicolò, nato a Brescia il 19/12/1992
avverso l’ordinanza del 4/8/2017 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 agosto 2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento del 20 luglio 2017,
notificato il 20 luglio 2017, del Questore della stessa Città, con cui era stato
imposto per quattro anni a Nicolò Cesareni il divieto di accesso ai luoghi di
svolgimento di incontri di calcio e l’obbligo di presentarsi presso la Stazione
Carabinieri di Cazzago San Martino in concomitanza con gli incontri della squadra
di calcio del Brescia.

2. Avverso tale ordinanza l’intimato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi.

Data Udienza: 06/03/2018

2.1. Con un primo motivo ha eccepito il mancato rispetto dei termini stabiliti
dall’art. 6 I. n. 401 del 1989 per la convalida dei provvedimenti adottati in via
d’urgenza dal Questore, in quanto nella copia notificatagli del provvedimento di
convalida non era leggibile la data di deposito, con la conseguente incertezza
riguardo alla sua tempestività.
2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo ha prospettato plurimi vizi
della motivazione del provvedimento impugnato, sia riguardo alla mancata
indicazione delle ragioni di necessità e urgenza giustificative della adozione del
provvedimento stesso; sia a proposito della imposizione dell’obbligo di

manifestazioni sportive che vedessero coinvolta la squadra di calcio del Brescia o
la squadra nazionale di calcio italiana; sia riguardo alla durata di tale
provvedimento.

3.

Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza del primo
motivo di ricorso, in quanto sull’originale dell’ordinanza impugnata è chiaramente
leggibile l’attestazione del suo deposito in data 4 agosto 2017 alle ore 8,08,
dunque tempestivamente, non rilevando l’illeggibilità di tale data nella copia
notificata, essendo l’originale depositato in cancelleria a disposizione delle parti,
e l’infondatezza degli altri tre motivi di ricorso, avendo il giudice della convalida
fatto riferimento alla gravità dei fatti e alla pericolosità sociale del sottoposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Come evidenziato anche dal Procuratore Generale, il primo motivo di
ricorso è manifestamente infondato, in quanto sull’originale dell’ordinanza
impugnata è chiaramente apposta l’attestazione del cancelliere del suo deposito
in data 4 agosto 2017 alle ore 8,08, con la conseguente tempestività della sua
adozione, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 6, comma 3, I. n. 401 del
1989, essendo stato notificato il 31 luglio 2017 alle ore 17,44 il provvedimento
del Questore ed essendo stata depositata il 2 agosto 2017 alle ore 8,35 la
richiesta di convalida del Pubblico Ministero, con la conseguente osservanza da
parte del giudice della convalida dei termini di 96 ore dalla notificazione
all’interessato e di 48 ore dalla richiesta di convalida.
La circostanza che tale attestazione non sia chiaramente leggibile sulla copia
notificata all’interessato è priva di rilievo ai fini del rispetto di tale termine,
risultante dalla citata attestazione apposta sull’originale, ed è priva di incidenza

presentazione, in aggiunta al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di

pregiudizievole sul diritto di difesa del sottoposto, potendo costui comunque
verificare il rispetto dei termini attraverso la consultazione dell’originale
depositato in cancelleria e l’eventuale estrazione di altra copia dello stesso,
avendo la notificazione la sola funzione di informarlo della adozione del
provvedimento, allo scopo di renderlo avvertito e informato degli obblighi imposti
e di consentirgli l’eventuale impugnazione.

3.

I restanti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente,

avendo il giudice per le indagini preliminari, attraverso il riferimento alla gravità
dei fatti e alla pericolosità del ricorrente (sottolineando come dai filmati realizzati
dalla polizia emergesse che il ricorrente, sia pure travisato dal cappuccio della
felpa, fosse sceso dall’autobus su cui erano trasportati i sostenitori della squadra
di calcio del Brescia e, nonostante i richiami delle forze di polizia, avesse cercato,
armato di una staffa ricurva e assieme ad altri, il contatto e lo scontro con i
sostenitori della squadra di calcio del Pisa), pericolosità desumibile anche dalla
precedente sottoposizione del ricorrente ad analogo provvedimento, illustrato
adeguatamente le ragioni della imposizione dell’obbligo di presentazione in
aggiunta al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive,
in quanto strumentale alla efficacia di tale ultimo provvedimento, e anche dei
presupposti di necessità e urgenza giustificativi della misura e delle ragioni della
sua durata, evidenziando la connotazione violenta delle condotte e l’inefficacia
del precedente provvedimento adottato nei confronti del ricorrente dal Questore
di Modena.
Si tratta di motivazione idonea a giustificare l’adozione del provvedimento,
illustrativa, attraverso il riferimento alla gravità dei fatti e alla pericolosità del
ricorrente, della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la sua
emissione (compresi quelli di necessità e urgenza, derivati dalla pericolosità del
ricorrente e dalla inefficacia del precedente provvedimento adottato nei suoi
confronti) e giustificativa del suo contenuto, con la conseguente infondatezza
delle censure sollevate dal ricorrente in proposito.

4. Il ricorso in esame deve, pertanto, essere respinto, stante la manifesta
infondatezza del primo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del
2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non
richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e
solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di
diritto già affermati e che il Collegio condivide.

3

riguardando tutti vizi della motivazione dell’ordinanza impugnata, sono infondati,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 6/3/2018

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