Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17750 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17750 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
TUCCILLO FRANCESCO nato il 22/05/1962 a SESSA AURUNCA

avverso l’ordinanza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi
Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità;

Data Udienza: 07/02/2018

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di Francesco Tuccillo ha proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli con la quale è stato rigettato il
ricorso della Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli con il quale si
chiese la revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive oggetto della
sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere del 5 ottobre 1995, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 26

La difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge per inosservanza e/o erronea
applicazione della legge penale in relazione alla norma incriminatrice e di
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La difesa ha premesso che la Procura Generale presso la Corte di appello di
Napoli con istanza del 10 marzo 2014 ha promosso incidente di esecuzione
chiedendo alla Corte di appello di Napoli la revoca dell’ordine di demolizione prima
indicato poiché il comune di Sessa Aurunca rilasciò il 19 febbraio 2002 la
concessione edilizia in sanatoria a Tuccillo Francesco e Tuccillo Vito.
Il procedimento di esecuzione vide come parti gli eredi di Tuccillo Vito, nelle
more deceduto.
La Corte di appello di Napoli, dopo aver acquisito la documentazione, ha però
ritenuto illegittima la concessione in sanatoria perché le opere risultavano ultimate
successivamente al 31 dicembre 1993 e perché l’istanza di condono fu richiesta
da Tuccillo Francesco e non dal condannato Tuccillo Vito.
Secondo la difesa, la decisione della Corte di appello di Napoli è illegittima
perché ha violato l’art. 38 comma 4 della legge 47/1985, richiamato dall’art. 39
della legge 724/1994, che stabilisce che alle opere abusive ultimate entro il 31
dicembre 1993, concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative.
La difesa ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione sez. 3 n. 3682
del 2000, Puglisi, sulla revoca dell’ordine di demolizione in caso di sanatoria delle
opere da parte dell’autorità competente.

2.

La difesa ha poi ritenuto manifestamente illogica la motivazione

dell’ordinanza della Corte di appello di Napoli in quanto ha erroneamente assunto
che il richiedente la concessione in sanatoria sia Tuccillo Francesco, figlio del
condannato Vito. Invece, come emerge dalla copia della concessione in sanatoria
in atti, tale atto è stato rilasciato, su istanza congiunta, a Tuccillo Vito e Tuccillo
Francesco.
Quanto poi al dato temporale, rileva la difesa che erroneamente la Corte di
appello ha ritenuto che nel corso dell’accertamento del 12 giugno 1994 i lavori non

2

novembre 1997, irrevocabile il 20 gennaio 1998.

fossero ultimati in quanto dal verbale di sequestro del 12 giugno 1994 risulta che
il fabbricato era completo di tettoia, tramezzato al primo piano, completo di soli
avvolgibili esterni. L’immobile risultò completo di scala di accesso al primo piano.
Secondo la difesa, ai sensi dell’art. 31 della legge 47/1985, si intendono
ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura,
sicchè in base alla documentazione in atti le opere abusivamente realizzate da
Tuccillo Vito erano ultimate al 12 giugno 1994.
In assenza di prove contrarie, l’ultimazione delle opere non può ritenersi

rilasciare la concessione in sanatoria. Ne consegue che il provvedimento
impugnato ha una carenza assoluta di motivazione.
La difesa ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Dagli atti e dallo stesso ricorso risulta infatti che la condanna è
intervenuta per la realizzazione, con sequestro del 12 giugno 1994, di un
manufatto anche in cemento armato in un edificio a due piani completo di tettoia.
La Corte di appello di Napoli, nella sentenza di merito del 26 novembre 1997,
escluse l’applicabilità del condono edilizio, oggetto per altro dei motivi di appello,
perché le opere non erano state completate al 31 dicembre 1993, così
confermando quanto già indicato nella sentenza del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Va ricordato che il giudice dell’esecuzione (Cass. Sez. 3, n. 3456 del
21/11/2012, Rv. 254426, estensore Fiale A., Oliva), può procedere alla
valutazione dell’istanza di condono che non sia stata valutata dal giudice del
merito; ciò per l’effetto preclusivo derivante dalla avvenuta impugnazione del
provvedimento.
1.2. La Corte di appello di Napoli, in sede di incidente di esecuzione, in ogni
caso, ha confermato tale valutazione, ritenendo che la concessione in sanatoria
successivamente rilasciata al ricorrente non avesse alcuna validità, poiché le opere
non erano state completate entro il 31 dicembre 1993.
1.3. Va ricordato che ai sensi della legge n. 47 del 1985, art. 31, comma 2 si
intendono come ultimati alla data indicata «gli edifici nei quali sia stato eseguito il
rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già
esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state
completate funzionalmente».

3

successiva al 31 dicembre 1993, come correttamente ritenuto dalla p.a. nel

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la realizzazione al
rustico del manufatto, rilevante ai fini dell’assoggettabilità temporale dello stesso
al condono, comporta il necessario completamento della copertura ed il
tamponamento dei muri perimetrali.
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presenza di una copertura provvisoria e non definitiva impedisce,

pertanto, che un manufatto per il quale . sia richiesto il condono edilizio possa
ritenersi ultimato al rustico, come nel caso in cui la copertura sia consistita in
lamiere coibentate (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 28233 del 14/06/2011, Rv.

1.4. Orbene, se lo stato di fatto era quello descritto, cioè con una copertura
costituita da una tettoia il 12 giugno 1994, data del sequestro, il manufatto non
può dirsi completato, in assenza di una copertura definitiva e strutturale.
Deve rilevarsi che la difesa con la memoria, depositata però tardivamente, ha
prodotto le foto scattate all’epoca del sopralluogo per dimostrare l’esistenza della
copertura. Le foto però non sono utilizzabili per la tardività della memoria e
comunque sul punto si è formato il giudicato.
Tali argomentazioni sono assorbenti rispetto agli altri motivi di ricorso.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro
2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/02/2018.

Il Presidente
Giulio Sar o

250658, Aprea).

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