Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1775 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1775 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
DI STEFANO ALAIN RICHARD N. IL 23.05.1982
Nei confronti di :
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA in data 27 giugno 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Giovanni D’Angelo che ha chiesto l’annullamento
con rinvio alla Corte d’appello di Catania
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27 giugno 2012 la Corte d’appello di Catania rigettava
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell’interesse di Di Stefano
Alain Richard; ingiusta detenzione subita dall’istante nell’ambito di un procedimento
in cui gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 337 e 339 c.p.,
definito con sentenza di assoluzione del Tribunale di Catania, divenuta irrevocabile il
13 ottobre 2011.
2. Avverso tale decisione ricorre il Di Stefano a mezzo del proprio difensore.
Prospetta il ricorrente la carenza di motivazione del diniego, analizzando gli elementi
valorizzati dal giudicante per fondare la colpa grave ostativa al riconoscimento
dell’indennizzo, in punto di valutazione della situazione retrostante al momento
dell’emissione del provvedimento cautelare. .
3. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.

Data Udienza: 11/12/2013

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi
C 750,00,
CA So 11/12t3
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. France
(dott. Carlo )useppe Brusco)
Maria Ciampi)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle
Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la
quale “in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per
valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa
grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori
disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino
eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti,
fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità”.
E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo
congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad
ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il
convincimento di un probabile coinvolgimento dell’odierno ricorrente nei fatti oggetto
della originaria imputazione.
Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica anche
see sintetica, ha spiegato che le condotte ascritte sono state idonee a determinare
l’applicazione della misura cautelare.
In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato le circostanze relative alla
presenza del Di Stefano nella massa tumultuante contro le forze dell’Ordine in
servizio pubblico presso lo stadio in occasione dell’incontro di calcio Catania-Palermo,
teatro di violentissimi scontri ed in particolare all’atteggiamento dell’odierno
ricorrente che impugnava una cintura, gesto di indiscutibile sintomaticità adesiva al
contesto delittuoso più generale, nonché di apporto sinergico al complessivo clima di
offensività.
Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima
rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (cfr. SS.UU. 13 dicembre 1995,
Sarnataro), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa
all’emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo
comma dell’art. 314 c.p.p., ha escluso il diritto della istante alla riparazione, essendo
indubbiamente le circostanze succitate idonee a far ritenere – anche se limitatamente
all’emissione di una misura cautelare – il coinvolgimento del Di Stefano nella
fattispecie criminosa contestata.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente
giudizio sostenute dal Ministero dell’economia e delle finanze, liquidate in complessivi
C 750,00.

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