Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17749 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17749 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
NATALIZIO PADUANO ANNA nato il 26/02/1967 a TORRE DEL GRECO

avverso l’ordinanza del 19/05/2017 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilità.

Data Udienza: 07/02/2018

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di Anna Natalizio Paduano propose incidente di esecuzione
avverso l’ingiunzione, emessa dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata,
di demolire il manufatto abusivo oggetto della sentenza del 4 maggio 1994 del
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, confermata
dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 8 marzo 1995, irrevocabile il 21
maggio 1995.

all’esecuzione dell’ordine di demolizione applicato con la sentenza del 4 maggio
1994 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata
perché estinto per prescrizione, attesa la sua natura di sanzione penale; inoltre,
di ritenere non eseguibile l’ingiunzione della demolizione per la riserva contenuta
nel comma 9 dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001.
1.2. Al punto 2, la difesa chiese la revoca dell’ordine di demolizione per il
conseguimento della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 39 comma 4 della
legge 724/1994.
Rilevò la difesa che la ricorrente ed il marito Esposito Pietro presentarono al
comune due istanze di condono edilizio, versando l’oblazione, depositando la
documentazione richiesta, accatastando l’immobile e pagando l’ici e la tassa sui
fabbricati; che era decorso il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge
con conseguente formazione del silenzio assenso, in assenza del provvedimento
negativo, ai sensi del comma 4 della legge 724/1994.
Aggiunse la difesa che il mancato ottenimento dell’autorizzazione
paesaggistica in sanatoria non rilevava ai fini del condono, richiamando una
sentenza della Corte di Cassazione (non citata).
La difesa richiamò la sentenza del 21 novembre 2012 della Corte di
Cassazione sulla formazione del silenzio-assenso e sui doveri di accertamento del
giudice dell’esecuzione ritenendo che la Corte di Cassazione abbia implicitamente
ritenuto che per il conseguimento della concessione in sanatoria non è richiesto il
nulla osta della sovrintendenza.
1.3. Al punto 3, la difesa chiese la sospensione dell’ordine di demolizione fino
all’esito della decisione sulle domande di condono edilizio presentate ai sensi della
legge 724/1994 dalla ricorrente Natalizio Paduano Anna e dal marito Esposito
Pietro al comune di Torre del Greco il 27 febbraio 1995, con domanda integrata il
16 novembre 2016 mediante il deposito degli elaborati grafici, del calcolo delle
superfici, di perizia giurata, di documentazione fotografica e di quant’altro utile
all’ottenimento del condono.

1.1. In sintesi al punto 1, la difesa chiese di dichiarare non doversi procedere

Secondo la difesa, non vi sono motivi ostativi al rilascio del condono ed il
ritardo dell’amministrazione comunale non può tradursi in un danno grave e
irreparabile; la presentazione della documentazione da concreta possibilità al
rilascio della concessione in sanatoria, sicchè si chiese la sospensione dell’ordine
di demolizione richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, sez. 3, n. 23996
del 2011.

2. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha

2.1. Quanto alla sospensione dell’ingiunzione a demolire, il giudice per le
indagini preliminari ha rilevato che non è ipotizzabile la sospensione sine die di
una statuizione contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna
nell’eventualità che un giorno il consiglio comunale adotti provvedimenti
incompatibili con l’ordine di demolizione.
2.2. Ha poi ritenuto il giudice per le indagini preliminari che il condono edilizio
non fosse applicabile, escludendo l’esito positivo del procedimento amministrativo,
perché l’intervento edilizio non era di minore rilevanza, trattandosi di un aumento
di volumetria di mq. 180, era stato realizzato in maniera non conforme agli
strumenti urbanistici ed in zona vincolata, non rientrava nelle tipologie di cui ai
numeri 4,5 e 6 dell’allegato 1 della legge 326/2003.
2.3. Infine il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre
Annunziata ha richiamato due sentenze della Corte di Cassazione sulla
impossibilità di procedere alla sospensione dell’ordine di demolizione quando
l’opera non rientri tra quelle cóndonabili.

3. Il difensore di Anna Natalizio Paduano ha proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre
Annunziata con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o sospensione
dell’ingiunzione a demolire il manufatto abusivo emessa dalla Procura della
Repubblica di Torre Annunziata.
3.1. Con il primo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione ed erronea
interpretazione della legge penale (art. 606 lett. b cod. proc. pen.) in relazione
alla legge 724/1994.
Secondo la difesa, il giudice per le indagini preliminari ha confuso le
disposizioni della legge 724/1994, in base alla quale la ricorrente ha presentato la
domanda di condono al comune di Torre del Greco, con quelle della legge
326/2003, rigettando la richiesta sul rilievo che il condono del 94 sarebbe
applicabile solo agli interventi di minore rilevanza, a condizione che risultino
conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
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rigettato l’incidente di esecuzione.

Secondo la difesa l’errore emerge anche dal richiamo nel provvedimento alle
tipologie di cui ai numeri 4,5 e 6 dell’allegato 1 della legge 326/2003.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto la mancanza di motivazione
sulle specifiche richieste avanzate dalla difesa con l’incidente di esecuzione (art.
606 lett. e cod. proc. pen.).
Ricorda la difesa di aver eccepito la prescrizione dell’ordine di demolizione,
trattandosi di sanzione applicata dal giudice penale; di aver affermato che la
revoca poteva essere disposta anche successivamente al passaggio in giudicato

quando non fosse stata altrimenti eseguita».
Ancora, per la difesa il giudice ha omesso di pronunciarsi sulla questione
dedotta con l’incidente di esecuzione sull’ineseguibilità dell’ordine di esecuzione,
sulla formazione del silenzio assenso, posto che era decorso un anno dalla
presentazione della domanda di condono ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge
724/1994, sicché la mancanza della pronuncia negativa da parte della p.a.
equivale a rilascio della concessione in sanatoria.
Ha infine rilevato che il giudice per le indagini preliminari ha omesso di
rispondere anche sulla richiesta di sospensione dell’ingiunzione alla demolizione e
non ha disposto gli accertamenti presso il comune per verificare la sussistenza
delle condizioni di legge per il rilascio del condono.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di reati
edilizi, l’ordine di demolizione è impartito dal giudice con la sentenza di condanna,
quindi con provvedimento giurisdizionale, ma ha la natura di sanzione
amministrativa.
Pertanto, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre
possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i
provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa
destinazione o ne abbiano sanato l’abusività (Cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n.
3456 del 21/11/2012, Rv. 254426, estensore Fiale A., Oliva).
Va ricordato che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per condono
edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di applicazione
di pena concordata, non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo
operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui alla L. n. 47 del 1985,
art. 38, comma 3); può però comportare l’inapplicabilità ed anche la revoca

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della sentenza quale conseguenza del «dettato legislativo che la consentiva solo

dell’ordine di demolizione disposto già ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.,
ed attualmente del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, spetta al
giudice penale, ed anche al giudice dell’esecuzione, verificare la sussistenza dei
presupposti affinché la normativa sul condono edilizio possa essere applicata. Gli
accertamenti che devono essere compiuti dal giudice penale costituiscono compiti
propri dell’autorità giurisdizionale – conformi al dettato dell’art. 101, comma 2,
artt. 102, 104, comma 1, e art. 112 Cost. – che non possono essere demandati

delle sfere specifiche di attribuzione (così Cass. Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012,
Rv. 254426, estensore Fiale A., Oliva).
In presenza della sola istanza di condono che non sia stata valutata dal giudice
del merito, conseguentemente, il giudice dell’esecuzione, ai fini del riconoscimento
degli effetti delle procedure di “condono edilizio” esperite ai sensi della L. n. 724
del 1994 e L. n. 47 del 1985 – nell’eseguire l’indispensabile verifica degli elementi
di fatto e di diritto – deve accertare:
– il tipo di intervento realizzato e la sua riconducibilità agli schemi della normativa
di sanatoria;
– le dimensioni volumetriche dell’immobile;
– l’epoca della sua realizzazione;
– la tempestività della domanda di sanatoria e l’avvenuto integrale versamento
delle somme dovute ai fini dell’oblazione ed a titolo di contributo concessorio,
ritenute congrue dall’amministrazione comunale.
La limitazione del potere del giudice dell’esecuzione di valutare l’istanza di
condono solo quando la stessa non sia stata valutata dal giudice del merito, in
assenza di fatti nuovi, è strettamente connessa all’effetto estintivo del reato della
oblazione interamente corrisposta: trattandosi di una valutazione incidente sul
merito, su una causa di estinzione del reato, è preclusa la sua riproposizione in
sede di esecuzione una volta esauriti gli ordinari mezzi di impugnazione.
1.2. Orbene, dall’analisi degli atti risulta che la Corte di appello, nella sentenza
del 8 maggio 1995, adita proprio da Anna Natalizia Paduano, ha escluso
l’applicabilità del condono di cui alla legge del 1994 in base alla volumetria
realizzata, pari a mc. 1080, superiori al limite di 750 mc. previsti dalla predetta
legge.
Ne consegue che la questione sulla applicabilità della causa estintiva del reato,
il condono edilizio di cui alla legge n. 724/1994, era stata già esclusa nel giudizio
di merito, poi divenuto definitivo.

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neppure con legge ordinaria all’autorità amministrativa in un corretto rapporto

Dunque, la questione non era proponibile in sede di esecuzione, anche perché
non risulta essere stato adottato alcun provvedimento dalla p.a. su cui il giudice
dell’esecuzione debba essere chiamato ad effettuare una nuova valutazione.

2. Quanto al vizio di motivazione collegato alla mancata risposta sulla richiesta
di dichiarare la prescrizione dell’ordine di demolizione, il motivo deve intendersi
implicitamente rigettato. In ogni caso, la tesi difensiva è stata già disattesa da
questa Corte. Si richiama in proposito Cass. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv.

concernenti violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è
sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le
sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere
ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che
è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore
dell’abuso. Nell’occasione, si è già precisato che le caratteristiche dell’ordine di
demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di
“pena” elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Tali principi sono stati ribaditi anche da Cass. Sez. 3, n. 41475 del
03/05/2016, Rv. 267977, Porcu, che ha dichiarato manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost.,
dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di
prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la
sentenza di condanna. La Corte di Cassazione ha precisato che le caratteristiche
di tale sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del
bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha
finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova
in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di
ritenerla “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e,
pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda
rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione
del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost.
Tali motivazioni, in quanto condivise, si ritiene di dover richiamare anche in
questa sede.

3. L’inapplicabilità del condono edilizio di cui alla legge n. 724/1994 rende
irrilevanti tutte le altre questioni dedotte, compresa quella sulla mancata
valutazione della sospensione dell’ordine, che può essere affrontata solo in
presenza dei presupposti per l’applicazione del condono edilizio.

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265540, Estensore Ramacci L., Delorier, secondo cui in materia di reati

Va infine rilevato che la difesa invoca da un lato il silenzio assenso e poi da
atto che la ricorrente ha integrato l’istanza di condono depositando solo il 16
novembre 2016 gli elaborati grafici e la documentazione utile all’ottenimento del
condono.

4. Pertanto, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro
2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/02/2018.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.

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