Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17748 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17748 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 5123/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 novembre 2011, il Magistrato di sorveglianza di
Spoleto ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 35 Ord. Pen., con il
quale Attanasio Alessio, detenuto presso la Casa circondariale di Terni in regime
differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen., si doleva, tra l’altro, della limitazione,
imposta dal decreto ministeriale applicativo del regime detentivo differenziato, di

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione personalmente
Attanasio Alessio, che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando:
– travisamento del fatto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,
perché la verifica del peso era fatta con bilancia manomessa al rialzo;
– manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., per essere i pacchi sottoposti a minuziosi controlli.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. peri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché l’ordinanza impugnata non è ricorribile per
cessazione.
2. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le decisioni
del magistrato di sorveglianza su reclami generici, a lui presentati ai sensi dell’art.
35 Ord. Pen., sono adottate al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni
contraddittorio e, essendo prive di qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente, non
sono soggette a ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza né a ricorso per
cessazione (tra le altre Sez. 1, n. 296 del 20/01/1997, dep. 19/04/1997, Guido,
Rv. 207343; Sez. 1, n. 17270 del 07/03/2001, dep. 28/04/2001, Paolello, Rv.
218821).
Si tratta, infatti, di provvedimenti la cui natura amministrativa e non
giurisdizionale non limita la residua libertà personale del detenuto, né è lesiva di
situazioni soggettive protette del medesimo, e, nella specie, l’oggetto del reclamo
attiene al limite del peso del pacco ricevibile, in rapporto al quale non si profilano
situazioni assimilabili a diritti soggettivi, non essendo in discussione il diritto alla
ricezione del pacco.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al

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ricevere pacchi per un peso superiore a dieci chilogrammi.

versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende,

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

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