Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17748 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17748 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
BARBATO FRANCESCO nato il 14/01/1975 a NOCERA INFERIORE

avverso l’ordinanza del 23/08/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 07/02/2018

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di Francesco Barbato propose incidente di esecuzione
rappresentando che a Francesco Barbato era stata notificata il 10 gennaio 2017
dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore l’ingiunzione alla demolizione di
un manufatto quale esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera inferiore del
5 novembre 2013.
Secondo la difesa, nella motivazione della sentenza non vi era contenuto alcun

restituzione dell’immobile all’avente diritto nel contempo si ordinava «la
demolizione a cura della P.A. a cui la sentenza va comunicata a cura della
cancelleria». Chiariva la difesa, citando alcune sentenze della Corte di Cassazione,
che l’ordine di demolizione non può essere diretto alla p.a., ma va posto in
esecuzione dall’a.g. solo se il condannato sia inadempiente.
Rilevò la difesa che l’esecuzione della demolizione non poteva essere affidata
alla p.a., come avvenuto in sentenza, ma spettava al p.m. quale organo
dell’esecuzione.
Secondo la difesa, l’ordine di demolizione diretto al condannato era assente e
pertanto, in assenza di impugnazione, tale omissione non poteva essere rimediata
mediante incidente di esecuzione o correzione di errore materiale.
Concluse la difesa affermando che l’ingiunzione a demolire, emessa dalla
Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, non si fondava su un titolo giudiziario
definitivo.

2. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato
inammissibile l’incidente di esecuzione proposto da Francesco Barbato con il
decreto del 23 agosto 2017 ritenendo che nel dispositivo fosse contenuto in
maniera esplicita l’ordine di demolizione; che nella motivazione vi era un errore
formale ma non sostanziale; che pertanto la sentenza era titolo per l’esercizio del
potere di demolizione da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.

3. Il difensore di Francesco Barbato ha proposto ricorso per cassazione
avverso il decreto del 23 agosto 2017 ed ha dedotto ex art. 606 lett. a), b), c) e
d) quattro vizi del provvedimento: difetto di giurisdizione; inosservanza di norme
di legge sostanziale e processuale; mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione.
3.1. La difesa ha ribadito quanto già osservato nell’incidente di esecuzione e
cioè che la sentenza non costituisce titolo per la demolizione e che alcun ordine di
demolizione è stato impartito al condannato; che l’organo di esecuzione per

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ordine di demolizione diretto al condannato, in quanto oltre a disporsi la

l’ordine di demolizione correttamente disposto è il p.m. e non la p.a.; in caso di
omissione dell’ordine di demolizione è necessaria l’impugnazione, non potendo
supplirsi con la procedura di correzione dell’errore materiale o con l’incidente di
esecuzione: impugnazione che nel caso in esame non vi è stata.
La difesa ha affermato che l’esecuzione dell’ordine di demolizione non può
essere devoluta alla p.a., come disposto in sentenza, perché la p.a. non può essere
condannata ad un

facere.

La difesa ha quindi distinto la procedura amministrativa volta alla rimessione

3.2. Con il secondo motivo, dopo aver ribadito le questioni in diritto già
espresse, la difesa ha affermato che l’ingiunzione alla demolizione notificata al
ricorrente, oggetto dell’incidente di esecuzione, non è ancorata ad un titolo
giudiziario, dunque non può consentire al p.m. di dar corso alla proceduta
esecutiva contestata con l’incidente di esecuzione.
La difesa ha quindi richiamato i commi 3 e 4 bis dell’art. 31 del d.p.r. 380 del
2001 e, ritenuta necessaria quanto meno la colpa per l’inosservanza, ha concluso
che il decreto di inammissibilità è illegittimo per la violazione di legge sostanziale
e processuale.
3.3. Con il terzo motivo, la difesa ha affermato che il giudice dell’esecuzione
ha eluso le ripartizioni delle competenze tra autorità giudiziaria ordinaria e
pubblica amministrazione in quanto alcun potere può radicarsi in capo all’autorità
giudiziaria di ordinare un facere alla p.a.; inoltre, non ha tenuto conto che alcun
ordine è stato impartito al condannato sicchè il p.m. ha rivolto erroneamente
ingiunto la demolizione.
La difesa censura il decreto in quanto ipotizza che sia ammissibile che
l’esecuzione del provvedimento del giudice sia affidata alla p.a., finendo per
integrare la motivazione della sentenza che è affetta da errore sostanziale e non
formale nella fase dell’esecuzione, con ciò sconfinando nei poteri della p.a., che è
assoggettata alla giurisdizione amministrativa.
Dopo aver richiamato il testo del comma 9 dell’art. 31 del d.p.r. 380 del 2001,
e ricordato la natura giurisdizionale dell’ordine di demolizione, la difesa censura il
provvedimento di inammissibilità nella parte in cui non ha rilevato il vizio della
sentenza, cioè l’assenza del titolo esecutivo, e perché ha erroneamente valutato
gli istituti normativi del ripristino, amministrativo e giudiziario, senza tenerli
distinti.
3.4. Con il quarto motivo, la difesa ha richiamato il comma 2 dell’art. 666 cod.
proc. pen. ed ha contestato la mancata fissazione dell’udienza, non sussistendo
né la manifesta infondatezza per le condizioni di legge né la mera riproposizione
di una richiesta già rigettata.

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o

in pristino da quella penale.

Ha aggiunto la difesa che, dichiarando l’inammissibilità, il giudice
dell’esecuzione ha esercitato un potere riservato alla p.a. finendo per dare
legittimità all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi impartito alla p.a. dal giudice
con la sentenza. Ha ribadito la difesa che l’ordine di demolizione è rivolto alla p.a.
e non al condannato mentre invece l’ingiunzione alla demolizione è diretta al
ricorrente senza che gli sia stata applicata la sanzione del ripristino dello stato dei
luoghi; che tale omissione non può essere integrata ex post.

1. Deve essere esaminata la questione preliminare proposta dal ricorrente
relativa alla necessità di fissazione dell’udienza camerale. Il motivo è fondato.
1.1. Secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. a partire da
Cass. Sez. 1, n. 996 del 26/02/1991, Rv. 187316, Monferdin), l’art. 666, comma
secondo, nuovo cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di
dichiarare inammissibile la richiesta nel caso in cui la stessa appaia
«manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge», sicché, ogni
qualvolta dette condizioni – da intendere rigorosamente ed in senso restrittivo
come quei requisiti che non implicano alcuna valutazione discrezionale, ma sono
posti direttamente dalla legge – risultano insussistenti, rientra nei poteri del
giudice dell’esecuzione dichiarare l’inammissibilità della richiesta (Cfr. anche Cass.
Sez. 1, n. 27737 del 27/05/2003, Rv. 224941, Cimetti)
Tale principio è stato di recente ribadito nel procedimento di sorveglianza (cfr.
Cass. Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Rv. 257017, Giuffrida) essendosi
affermato che il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere
emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto
quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra
già rigettata ovvero difetti delle condizioni poste direttamente dalla legge, e
sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e
apprezzamento discrezionale.
1.2. Nel caso in esame, la questione proposta era relativa alla sussistenza del
titolo esecutivo; il giudice però ha effettuato una valutazione di merito, operando
l’interpretazione del contenuto della sentenza definitiva, proprio in relazione al
passaggio della motivazione contestato dalla difesa; valutazione di merito che
poteva essere effettuata solo dopo l’instaurazione del contraddittorio mediante la
fissazione dell’udienza; fissazione dell’udienza che però non è avvenuta.
Va pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per un nuovo
esame da parte del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore previa
fissazione dell’udienza camerale.

Considerato in diritto

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso il 07/02/2018.

Il Presidente
Giulio Sarno

il

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