Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17747 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17747 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 3335/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 ottobre 2011, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto
ha rigettato il reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto presso la Casa
circondariale di Terni in regime differenziato ex art.
41-bis Ord. Pen., che si
doleva della limitazione dei colloqui con i familiari e conviventi, contenuta nel
decreto ministeriale di proroga del regime differenziato, a uno solo al mese e della
perché non irragionevole.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Attanasio Alessio, che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando:
– manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen., in relazione alla sentenza della n.
190 del 2010 della Corte Costituzionale quanto alla non censurabilità delle
limitazioni indicate nel decreto ministeriale;
– manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., essendo ininfluente rispetto alle esigenze di sicurezza la
durata del colloquio registrato in audio e video;
– violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
in relazione al principio per cui una norma di rango inferiore non può porsi in
contrasto con una norma di rango superiore, con conseguente impossibilità che il
decreto ministeriale potesse contenere limitazioni escluse dall’art. 37 D.P.R. n.
230 del 2000.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua deduzione.
2.
L’ordinanza impugnata ha, infatti, esattamente interpretato e
correttamente applicato i principi di diritto afferenti alla disposizione normativa di
cui all’indicato art. 41-bis Ord. Pen. e al suo coordinamento con il prorogato
decreto ministeriale del 2 settembre 2009, coerentemente analizzati, e ha
condiviso l’adeguatezza e la non irragionevolezza delle limitazioni imposte dal
decreto ministeriale e applicate dall’amministrazione penitenziaria, volte alla
riduzione dei flussi comunicativi del ricorrente per motivi di ordine e sicurezza, in
coerenza con la natura e le caratteristiche del regime detentivo differenziato.
2
durata massima di un’ora, ritenendo che tale limitazione non appariva censurabile
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle