Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17747 del 16/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17747 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Herambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante Galli Claudio,
avverso l’ordinanza del 21-04-2017 del Tribunale di Isernia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Finniani,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

DEPOSITATA IN CANCELL.F.,A,

19 .h.PR 2018

Data Udienza: 16/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell’8 aprile 2017, il P.M. presso il Tribunale di Isernia
convalidava il sequestro probatorio effettuato d’iniziativa dai C.C. di Venafro il 6
aprile 2017, avente ad oggetto il semirimorchio per trasporto di cose modello
Tecnokar T3SP38 di proprietà della Ditta Azzurra Logistica s.r.l. con sede in
Montesarchio; il sequestro veniva operato in relazione ai reati di cui ai commi 1
lett. b e 5 dell’art. 256 del d. Igs. 152/2006, avendo i militari accertato che il
semirimorchio, appena uscito dallo stabilimento Herambiente s.p.a. di Pozzilli,

non trasportava rifiuti corrispondenti a quelli descritti nel FIR n. 080923/15 del 6
aprile 2017, posto che, miscelati alle ceneri pesanti e alle scorie, vi erano, in
violazione dell’art. 187 del d. Igs. 152/2016, numerosi rifiuti, quali pezzi di
materiale metallico, ingenti quantitativi di plastica, legno e altri materiali.
Il Tribunale di Isernia, con provvedimento del 21 aprile 2017, rigettava
l’istanza di riesame presentata avverso il decreto di convalida del sequestro dalla
società Herambiente s.p.a. in persona del suo amministratore delegato Claudio
Galli, quale produttore delle scorie trasportate sul semirimorchio trasportato.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale molisano, ha proposto ricorso per
cassazione l’Herambiente s.p.a., in persona del suo legale rappresentante,
sollevando un unico articolato motivo, con cui deduce l’erronea applicazione degli
art. 187 e 256 comma 5 del d. Igs. 152/2006, nonché l’assenza di motivazione
rilevante come violazione di legge, allegando al ricorso una relazione tecnica a
firma dell’ing. Paolo Zoppellari, con cui vengono illustrate le attività di
termovalorizzazione svolte presso l’impianto di Pozzilli e le caratteristiche delle
scorie che da essa derivano, nonché le ragioni in base alle quali era corretto
attribuire alle medesime il codice CER 19.01.12 (ceneri e scorie).
La difesa censura in particolare il passaggio della motivazione con cui è stata
operata la distinzione tra “rifiuti” e “scorie”, posto che queste ultime altro non
sono che i rifiuti che risultano dal procedimento di termovalorizzazione.
Il ricorrente inoltre, dopo aver premesso che una miscelazione non autorizzata di
rifiuti si può configurare solo a condizione che vengano mescolati due o più tipi di
rifiuti aventi codici identificativi diversi, ha precisato che il termovalorizzatore di
Pozzilli viene alimentato quasi esclusivamente con un rifiuto classificato con CER
19.12.10, evidenziando altresì che la combustione all’interno di un
termovalorizzatore non ha alcuna incidenza sulla matrice originaria del rifiuto,
non aggiungendo porzioni estranee rispetto al rifiuto in ingresso.
La difesa ha infine aggiunto che il riferimento all’operazione di vagliatura delle
scorie era errato, posto che neppure questa altera la natura e le caratteristiche
dei rifiuti termovalorizzati, essendo altresì sbagliato far discendere dalla mancata

2

Ccep

vagliatura delle scorie un omesso trattamento dei rifiuti da cui esse derivano,
come era stato fatto invece dai Carabinieri nel verbale di sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Occorre premettere che, secondo il condiviso orientamento di questa
Corte, “il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico

estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti
processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie
del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate”

(Sez. 3, n.

29990 del 24/6/2014, Rv. 259949); quando, cioè, sia “di immediata percezione
la diretta connessione probatoria tra il vincolo imposto ed il corretto sviluppo
della attività investigativa” (Sez. 2, n. 52619 dell11/11/2014, Rv. 261614).
È stato inoltre affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità (tra
le tante cfr. Cass. Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007) che, “in sede
di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta
configurabilità del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” in
relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di
un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo
riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a
rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o
ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene
all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’Autorità giudiziaria”.
Sempre in via preliminare, deve infine richiamarsi il consolidato principio
espresso da questa Corte (da ultimo cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv.
269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc.
pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi
comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argornentativo posto a sostegno
del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità
manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606
cod. proc. pen. (in tal senso v. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

3

ministero può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule

2. Orbene, in applicazione di tali premesse interpretative, deve escludersi
che il provvedimento impugnato presenti profili di illegittimità rilevabili in questa
sede, avendo il Tribunale di Isernia correttamente evidenziato come il sequestro
del semirimorchio e del formulario di rifiuti fosse strumentale alla sottoposizione
ad accertamenti tecnici per classificare correttamente i rifiuti trasportati,
mediante analisi da affidare a organi competenti, e quindi per verificare le
autorizzazioni al trasporto dei rifiuti, e ciò a maggior ragione ove si consideri che,
al momento del sequestro, i tecnici dell’Arpa avevano constatato l’inesistenza

l’impossibilità di procedere alla necessaria quartatura del campione.
Le risultanze investigative, del resto, erano idonee a fondare, sia pure soltanto a
livello indiziario, il giudizio sulla configurabilità delle fattispecie contestate, in
quanto il carico trasportato, oltre a presentarsi tiepido e maleodorante, era
costituito da rifiuti non corrispondenti a quelli descritti nei formulari, vista anche
la significativa presenza di materiali disomogenei (plastica, legno e metallo).
In tal senso, deve quindi ritenersi che il sequestro probatorio sia stato disposto
prima e confermato poi, in presenza di elementi fattuali idonei, in quanto non
eccentrici rispetto alle specifiche fattispecie contestate, a giustificare la doverosa
verifica analitica sulla esatta classificazione dei materiali trasportati.
Le deduzioni difensive, per quanto supportate da un articolato elaborato tecnico,
non appaiono tuttavia suscettibili di smentire, in questa fase processuale,
l’iniziale prospettazione accusatoria, posto che i temi della sussistenza o meno
della miscelazione non autorizzata di rifiuti e della presenza o meno degli
incombusti e degli incombustibili nelle scorie prodotte dall’impianto richiedono,
per un loro esaustivo chiarimento, un adeguato approfondimento probatorio, la
cui necessità è sottesa proprio all’imposizione della cautela reale contestata,
fermo restando ovviamente che le doglianze difensive di merito potranno essere
riproposte e meglio scrutinate nell’eventuale sviluppo del procedimento penale.
3.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere quindi

rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/01/2018

delle condizioni per poter procedere al campionamento nell’immediatezza, stante

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA