Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17746 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17746 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 4067/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2011, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto
ha rigettato il reclamo con il quale Attanasio Alessio, detenuto presso la Casa
circondariale di Terni in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen., si doleva del
divieto di dialogare con compagni di detenzione diversi da quelli appartenenti al
proprio gruppo di socialità.

emesso il 29 settembre 2009, e poi ulteriormente prorogato, era aderente alla
previsione normativa con riguardo alla impossibilità di dialogo tra detenuti
sottoposti al regime differenziato e appartenenti a diversi gruppi di socialità, e
considerando tali limitazioni non censurabili perché non irragionevoli.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Attanasio Alessio, che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando:
– violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell’art.
41-bis, comma 2-quater, lett. F), Ord. Pen., con riguardo alla necessità per gli
istituti penitenziari di dotarsi di locali appositi nei quali impedire le comunicazioni;
– manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., quanto alla funzionalità dell’ordine di servizio a impedire il

dialogo tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità;
– violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
quanto all’affermata impossibilità per il magistrato di intervenire in presenza di
atto illegittimo, quale quello introduttivo del divieto di parlare
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Il ricorrente, esprimendo un diffuso dissenso rispetto alle ragioni

argomentate della ordinanza impugnata e prospettando generiche alternative
soluzioni logistiche quanto ai contatti tra i detenuti, ha omesso di correlarsi con il
contenuto dell’ordinanza, che, procedendo da una rigorosa lettura dei principi
attinenti alla sindacabilità dei provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria
incidenti sui diritti soggettivi dei detenuti e sui limiti di sindacabilità dei decreti
ministeriali di applicazione e proroga del regime detentivo differenziato, ha, con
argomentazioni esaustive in fatto e corrette in diritto, espresso un apprezzamento
di conformità delle limitazioni

imposte
2

al ricorrente ai principi fissati

A ragione della decisione, il Magistrato riteneva che il decreto ministeriale

normativamente dall’art. 41-bis Ord. Pen. e richiamati motivatamente e non
irragionevolmente, in rapporto ai presupposti che lo giustificano, dal decreto
ministeriale.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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