Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17745 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17745 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 4198/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2011, il Magistrato di sorveglianza di
Spoleto ha respinto il reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto presso la
Casa circondariale di Terni, avverso il provvedimento disciplinare a suo carico,
adottato dal Consiglio di disciplina dello stesso Istituto in data 31 agosto 2011,
rilevando l’ammissibilità del reclamo perché tempestivo e corredato da motivi, la
rituale contestazione degli addebiti, la tempestiva comunicazione all’interessato

corretto svolgimento del procedimento disciplinare e l’integrazione dell’addebito
per l’oggettiva connotazione del fatto rappresentato, e deducendo l’impossibilità
di tenere conto della memoria del reclamante con motivi aggiunti, pervenuta
dopo il termine di dieci giorni previsti per la impugnazione del provvedimento
disciplinare.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, che ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione quanto
alla illegittima contestazione, non fatta per iscritto; violazione di legge per la
mancanza della prova del legittimo impedimento del direttore; travisamento del
fatto quanto al dedotto suo rifiuto di sottoscrivere la comunicazione dell’esito del
procedimento disciplinare per non avere mai rifiutato la firma di alcun atto;
violazione di legge per non essere stati ritenuti ammissibili i motivi aggiunti,
essendo stato proposto in termini il ricorso principale; assoluta illogicità della
motivazione, dedotta con i motivi aggiunti con riguardo alla visita medica volta
ad attestare la possibilità si sopportazione dell’isolamento.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod, proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

È, invero, principio consolidato (tra le altre, Sez. 1, n. 47875 del

29/10/2004, dep. 10/12/2004, Russo, Rv. 23058) che avverso l’ordinanza del
magistrato di sorveglianza, che decide sui reclami dei detenuti o degli internati
inerenti a provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dall’autorità
penitenziaria, è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge
e, in particolare, soltanto per inosservanza delle norme concernenti l’esercizio
del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la
contestazione degli addebiti e l’esercizio della facoltà di discolpa da parte del
condannato o dell’internato, e non per altri motivi, poiché già il controllo del

2

della sanzione disciplinare, la regolare composizione del consiglio di disciplina, il

magistrato di sorveglianza sull’atto amministrativo, tale essendo il
provvedimento emesso in materia disciplinare dall’autorità penitenziaria, è di
stretta legalità.
2.1. Nella specie, la decisione impugnata, con specifici richiami agli elementi
fattuali e con coerente lettura dei principi di diritto affermati da questa Corte, ha
rilevato, richiamando il verbale del consiglio di disciplina, che la contestazione
dell’addebito era stata ammessa dallo stesso interessato, che aveva opposto il
suo rifiuto a partecipare alla udienza disciplinare; ha rimarcato con articolati

legittimo impedimento del direttore con l’impiegato più alto in grado, come
avvenuto nella specie; ha evidenziato che anche rispetto alla comunicazione
all’interessato degli esiti del provvedimento disciplinare vi era stato il rifiuto di
sottoscrizione dell’atto da parte dello stesso, e ha coerentemente rilevato che era
fuori termine la memoria con i motivi aggiunti in essa contenuti.
Tale iter logico-argomentativo, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle
deduzioni svolte dal ricorrente, che, riproducendo gli argomenti prospettati nel
reclamo e dissentendo dalle risposte ricevute, tende a provocare una diversa
ricostruzione della vicenda disciplinare, con inammissibili incursioni su profili di
merito o di motivazione e infondati richiami ai principi normativi.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rilievi la corretta composizione del consiglio di disciplina, integrabile in caso di

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