Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17745 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17745 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Castellano Ciro, nato a Pozzuoli il 10.12.1954

avverso la sentenza del 28 novembre 2016 della Corte di Appello di Napoli:

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero
Molino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 novembre 2016, in
riforma della sentenza del Tribunale di Napoli appellata da Castellano Ciro,
qualificato il capo d) nella contravvenzione ex art. 181 comma 1 de £1.1gs.
42/2004, ha condaonato l’imputato alla pena di mesi 9 di arresto ed € 38.000 di
ammenda per avere reali2zato una sopraelevazione di 100 mq. collegata
all’appartamento sottostante.

Corte di Appello di Napoli del 28 novembre 2016 chiedendone l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto l’inosservanza o erronea
applicazione del DPR 380/01 e del D. L.vo 42/2004 nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Per la difesa «i giudici partenopei» hanno erroneamente ritenuto di
nuova costruzione le opere edilizia eseguite dal ricorrente e quindi necessario il
permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.
Afferma la difesa di aver dimostrato, con l’istruttoria di primo grado, che le
opere non creano nuovo volume e nuova superficie, sono opere interne e per la
loro realizzazione non occorre il permesso di costruire ma, al massimo, era
necessaria – all’epoca – la presentazione di una denuncia d’inizio attività.
Per la difesa, la realizzazione di opere nuove necessita del previo rilascio del
permesso di costruire solo quando, avuto riguardo alla sua struttura e
all’estensione dell’area relativa, le opere siano tali da modificare l’assetto
urbanistico del territorio (la difesa ha richiamato la sentenza della Corte di
Cassazione, sez. 3, del 13 dicembre 2007, n. 4755).
Per la difesa sono state realizzate opere modestissime interne rientranti nella
tipologia edilizia della manutenzione ordinaria e straordinaria, prive di rilevanza
penale ed interne all’edificio pertinenziale.
La difesa ha richiamato la sentenza N. 361/2013 del T.A.R Umbria – Sezione
Prima sulla necessità della sola d.i.a.
Rileva la difesa che l’intervento non ha comportato alcuna sostanziale e / o
significativa influenza e variazione dei caratteri paesaggistici ambientali esistenti.
L’opera non è valutabile in termini di volume e di superficie ed è conforme alle
norme vigenti sul territorio; l’opera non determina modifiche di vedute
panoramiche e dello skyline dello stato dei luoghi e si pone, nel rispetto del
contesto paesistico – ambientale, in sintonia con il Piano Territoriale Paesistico
vigente.

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2. Il difensore di Castellano Ciro ha proposto ricorso avverso la sentenza della

Nello specifico l’intervento non costituisce assolutamente volumetria (non
viola gli artt. 11 e 13 del P.T.P.), non costituisce detrattore ambientale (non viola
l’art. 6 n.t.a. del PTP).
La difesa ha poi richiamato la normativa e la giurisprudenza sulle pertinenze
e sulle opere di manutenzione straordinarra- ed ha quindi affermato ,che le opere
contestate costituiscono senz’altro un intervento di manutenzione straordinaria,
.consistente in manutenzione di opere accessorie e pertinenziali al servizio di edifici
preesistenti, che non sono soggetti a permesso di costruire.

applicazione dell’art. 133 cod. pen. e l’omessa e/o insufficiente motivazione sulla
determinazione della pena.
Rileva la difesa che con atto di appello, la difesa aveva rilevato un vizio della
sentenza di primo grado perché la motivazione sulla determinazione della pena si
discosta dal minimo edittale con l’apodittica affermazione: alla luce dei criteri di
cui all’art. 133 cod. pen.
La difesa ha richiamato l’obbligo di motivazione sulla pena quanto il Giudice
ritenga di discostarsi dal minimo edittale previsto per il reato ed ha richiamato le
massime di alcune sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 2, 5 gennaio
1993, n. 15, Elleboro; Cass. Sez. 3, 28 novembre 1995, n. 11513, Merra). Rileva
la difesa che il motivo di appello non è stato valutato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. Deve affermarsi che la mera riproduzione grafica del motivo d’appello
determina l’inammissibilità del motivo di ricorso.
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano
intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria
correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
(Cass. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di
tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione
risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento
censurato (così le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella motivazione della
sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata
avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza
attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e
591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di

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2.1. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto l’inosservanza o erronea

impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta.
Ne consegue che è inarflmissibile il motivo di ricorso che si limita a reiterare
il motivo d’appello perché da un lato ripropone le argomentazioni di merito e
dall’altro non si confronta o si confronta solo genericamente con la motivazione_
della sentenza impugnata; il motivo di ricorso che è mera riproposizione grafica
dell’appello non effettua alcuna specifica critica argomentata al provvedimento

1.2. Il primo motivo è la riproduzione integrale dell’appello, salvo l’incipit e le
conclusioni, senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Napoli ha respinto con una motivazione articolata il motivo
di appello rappresentando che le opere realizzate costituissero una nuova
costruzione, trattandosi di una nuova volumetria, una sopraelevazione di 100 mq.
collegata all’appartamento sottostante, realizzate in assenza di qualunque titolo
edilizio.
La Corte di appello ha correttamente specificato che la protrazione di un abuso
edilizio, mediante il completamento delle opere, costituisce il reato ex art. 44 d.p.r.
380/2001, dovendo tenersi conto delle opere complessivamente realizzate.
Con tale motivazione il ricorso per cassazione non si è minimamente
confrontato, perché la difesa si è limitata a riproporre lo stesso testo dell’atto di
appello, con la sua integrale riproduzione.

2. Il secondo motivo è inammissibile.
2.1. Oltre a rilevarsi che il motivo di appello sulla pena è stato accolto, in
quanto la pena è stata rideterminata, va rilevato che la Corte di appello di Napoli
ha esplicitamente motivato sulla quantificazione della pena base, fondando la sua
decisione sull’entità delle opere abusive realizzate e sulla pervicacia con la quale
l’imputato ha negli anni proseguito nella realizzazione delle opere abusive.
Con tale motivazione il motivo non si confronta, difettando di conseguenza
del requisito della specificità estrinseca.
2.2. Inoltre, è manifestamente infondato il motivo laddove lamenta la
violazione di legge perché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delle
norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza sulla determinazione della pena.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione,
assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione il giudice di merito che
enunci, anche sinteticamente, la valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’articolo 133 cod. pen.; non è necessaria un’analitica esposizione dei criteri

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impugnato.

adottati, pur non potendosi far ricorso a mere clausole di stile, quali il generico
richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell’imputato (Cass., Sez. 6,
18/11/1999 – 9/03/2000, n. 2925).
Però, il dovere per il giudice di una specifica motivazione è stato ancorato allo
scostamento dal minimo edittale. È stato ritenuto che l’uso del potere discrezionale
del- giudice, -nella graduazione della pena, è insindacabile nei casi in cui la pena,
anche ‘in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima
al minimo, essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza,

Ciò dimostra che il giudice ha considerato, sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46412
del 05/11/2015 rv. 265283, Scaramozzino: In tema di determinazione della pena,
nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è
necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo
sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti
gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.).
Di recente, la sentenza della sez. 3 della Corte di Cassazione n. 38251 del
2016 (Rv. 267949 Rignanese e altro) ha affermato che nel caso in cui venga
irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica
e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è
desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non
necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena.
Al contrario, l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale
richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi
elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione
rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Cass. Sez. 3, n. 10095 del
10/01/2013 Rv. 255153 Monterosso).
Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).
2.3. La Corte di appello di Napoli ha applicato una pena detentiva decisamente
inferiore al medio edittale ed una pena pecuniaria prossima al minimo edittale.
Dunque, la motivazione della Corte di appello di Napoli ha correttamente
giustificato l’entità della pena inflitta facendo riferimento concreto ai parametri ex
art. 133 cod. pen. della gravità del reato (l’entità della costruzione) e dell’intensità
del dolo (la pervicacia nel portare a termine l’opera abusiva).

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congruità, non eccessività, di equità e simili.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14/03/2018.

Il Cosiggère estensore

Il Presidente

Luqa emeraro

Giulio Sarno

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2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

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