Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17744 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17744 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Terrasi Giuseppe, nato a Gravina di Puglia il 04/04/1992

avverso la sentenza del 14/11/2016 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 14 novembre 2016, la • Corte d’appello di Bari,

accogliendo in parte il gravame proposto dall’odierno ricorrente con riguardo alla
rideterminazione della pena conseguente al riconoscimento (pur non esplicitato
in dispositivo) dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, ha confermato la condanna inflitta a Giuseppe Terrasi per tale reato, per il
reato di evasione e per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. relativa

2. Avverso la sentenza di appello, prima della modifica dell’art. 613, comma
1, cod. proc. pen., ha proposto ricorso l’imputato personalmente, deducendo i
motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai
sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con un primo motivo di ricorso si deducono la violazione dell’art. 192 cod.
proc. pen. ed il vizio di motivazione sia quanto alla ritenuta sussistenza del reato
di evasione contestato al capo A) e ritenuto benché il ricorrente si fosse limitato
ad affacciarsi nell’androne condominiale, sia quanto al reato di spaccio e
detenzione di sostanze stupefacenti contestato al capo B), che la Corte d’appello
avrebbe ravvisato travisando il fatto.

4. Con altro motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 697 cod. pen.
ed il vizio di motivazione per aver la Corte confermato la penale responsabilità
per la menzionata contravvenzione – contestata al capo C) – non rispondendo
alle specifiche doglianze rassegnate nel gravame circa il fatto che le munizioni
rinvenute nella casa dove il ricorrente viveva appartenevano al nonno convivente
ed erano vecchie cartucce da caccia di cui non era stata provata l’idoneità
all’impiego.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

1.1. Quanto alla doglianza relativa al reato di cui al capo A), i giudici di
merito hanno fatto corretta applicazione dell’orientamento interpretativo di
legittimità assolutamente prevalente – e che il Collegio condivide – secondo cui,
in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 cod. pen.
deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui

all’illecita detenzione di munizioni.

la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra
appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che
non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante,
al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che
devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 2, n.
13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830/2015 del
21/10/2014 Ud., Capkevica, Rv. 262155). Nella motivazione della sentenza da
ultimo citata, peraltro, si precisa giustamente che il fine primario e sostanziale

l’esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle
esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi
condominiali comuni, come la vicenda in esame dimostra, essendo stato
accertato che il ricorrente uscì dal proprio appartamento per incontrare,
nell’androne condominiale, un soggetto a cui cedette una dose di sostanza
stupefacente. La condotta, dunque, oltre ad essere conforme alla fattispecie
incriminatrice, è senza dubbio connotata da concreta offensività.

1.2. Quanto al motivo di doglianza relativo al reato di cui al capo B), lo
stesso è inammissibile, non essendo stata contestata con l’appello la
responsabilità per tale reato – leggendosi nel gravame, anzi, che l’imputato
ammetteva l’illecita cessione effettuata a Vito Cignolo – ed essendosi in quella
sede l’imputato limitato a richiedere, ottenendola, la qualificazione del fatto
come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, posto che la Corte
territoriale, nel confermare la penale responsabilità dell’imputato anche per la
contravvenzione al medesimo contestata al capo C), non ha risposto allo
specifico motivo d’appello relativo al fatto che le munizioni in questione non
sarebbero appartenute al Terrasi, bensì al nonno convivente, circostanza rispetto
alla quale nulla si dice neppure nella conforme sentenza di primo grado. Né viene
in alcun modo affrontato – né nella sentenza impugnata, né in quella di primo
grado – l’ulteriore motivo di doglianza contenuto nell’atto d’appello, vale a dire
che quelle vecchie cartucce di caccia non fossero più atte all’impiego, ciò che
costituisce presupposto per l’applicazione della norma incriminatrice in parola: ai
fini della configurabilità del reato di cui all’art. 697 cod. pen., le munizioni per
arma comune da sparo devono possedere un requisito minimo di efficienza che
le renda idonee all’impiego (Sez. 1, n. 43356 del 11/10/2011, Gandolfo, Rv.
250983).

3

della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con

3. Essendosi la contravvenzione prescritta il 12 maggio 2017, per il
decorso del termine massimo quinquennale, la sentenza dev’essere sul punto
annullata senza rinvio, con eliminazione – cui può provvedere questa Corte, non
essendo necessari accertamenti di merito – dell’aumento di pena inflitto per la
continuazione per detto reato, fissato in mesi uno di reclusione, con riduzione di
un terzo per il rito, e quindi di fatto applicato in misura di giorni 20 di reclusione,
come espressamente indicato nella sentenza impugnata. La pena complessiva va
conseguentemente rideterminata in mesi nove e giorni 10 di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C) – art.
697 cod. pen. – perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la pena di
giorni 20 di reclusione inflitta per la continuazione, rideterminando la pena finale
in complessivi mesi nove e giorni 10 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 14/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Gianni Filippo Reynaud

Giulio Sarno

Nel resto il ricorso deve invece essere respinto.

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