Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17743 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17743 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CONTU SARA, nato a Torino il 29.6.1987

avverso la sentenza in data 10.5.2015 della Corte di Appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Roberto Brizio che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 10.5.2015 la Corte di Appello di Torino ha
confermato la penale responsabilità di Sara Contu, imputata insieme al fidanzato
con costei convivente di aver detenuto a fini spaccio 27 chili di marijuana
posizionati in sacchi, circa 10 chili di hashish e 16,20 grammi di cocaina che
tenevano occultati in tre garage dai medesimi condotti in locazione, modificando
la pena rispetto a quella determinata in primo grado in due anni e sei mesi di
reclusione ed C 5.200 di multa.

Data Udienza: 14/03/2018

Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito
riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c.p.p..
2. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito agli artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/1990 e al vizio motivazionale, che gli
unici due elementi su cui si fonda la condanna, costituiti dal rinvenimento sulla
persona del Pavone di un sacchetto di marijuana che si assume prelevato da uno
dei tre box e dalla ritenuta riferibilità all’imputata dei tre locali in cui si asserisce

probatorio, di per sé inidoneo a fondare la sua colpevolezza, basata su mere
congetture, essendo costei del tutto ignara dell’uso che in concreto il compagno
faceva di detti locali. Viene evidenziato che la Contu figurava conduttrice del solo
box di via Albenga, acquisito con destinazione a ricovero di autoveicolo come
risultante dal contratto di locazione, a nulla rilevando che avesse accompagnato
il fidanzato quando questi aveva personalmente stipulato il contratto di locazione
del garage di via Sanremo che, in quanto contiguo alla loro abitazione, non
lasciava supporre destinazioni diverse da quelle di un ordinario box, che mai era
stata vista, essendo stata seguita da pattuglie di PG, recarsi da sola o in
compagnia di altri presso alcuno dei garage, dove si limitava solo ad
accompagnare il fidanzato in auto che solo lei poteva guidare per essere
quest’ultimo sprovvisto di patente, che la somma di C 2000 rinvenuta in suo
possesso dagli agenti di polizia era destinata al pagamento di due mensilità del
canone della loro abitazione, come comprovato dalla deposizione resa dalla
locatrice dell’immobile che aveva precisato di non aver pattuito una precisa
scadenza mensile non avendo mai registrato il contratto, che la cocaina
rinvenuta addosso al fidanzato ben poteva essere ascritta al di lui consumo
personale, essendo costui un assuntore abituale di marijuana.
3. Con il secondo motivo deduce l’integrale omissione di motivazione in
ordine all’invocata attenuante di cui all’art.114 c.p., che benché oggetto dei
motivi di appello, non era stata in alcun modo esaminata dalla Corte distrettuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso si compendia in una lamentata illogicità della
motivazione resa dai giudici di merito che non avrebbero, a detta della
ricorrente, applicato correttamente le regole della logica pervenendo ad un
giudizio di colpevolezza, privo invece di prove a suo carico. Le doglianze svolte
tuttavia non sono volte a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi
percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative
compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente
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venisse detenuta la droga, comportano un’evidente forzatura del quadro

ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa,
oltre ad aver puntualmente disatteso i rilievi articolati dalla difesa di cui le
presenti censure non sono che la pedissequa riproduzione. Devono, pertanto,
essere richiamati i consolidati e noti orientamenti di questa Corte circa la portata
del vizio motivazionale, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al
giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione
normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla
congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli

lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma
scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e
valutazione dei fatti. Il vizio deducibile in sede di legittimità deve perciò essere
diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto
dal giudice di merito, che va identificato come illogicità manifesta della
motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, e che deve essere
altresì decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da
incrinarne la capacità dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimità
dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell’intero materiale probatorio che si
risolverebbe in un nuovo giudizio di merito. Ne consegue che, laddove le censure
del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e la linearità della motivazione
del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili, perché
proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla
categoria generale di cui al richiamato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (ex
plurinnis, sez. fer., 2 agosto 2011, n. 30880 ; sez. 6, 20 luglio 2011, n. 32878 ;
sez. 1, 14 luglio 2011, n. 33028 ).
Tale essendo il perimetro del sindacato rimesso a questa Corte, le censure
che la ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano perciò
inammissibili, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte
torinese alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Nel condividere il
significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del
Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi
perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo
argomentativo uniforme e privo di lacune, i giudici distrettuali hanno evidenziato,
con argomentazioni lineari, coerenti e in logica sequenza tra loro, come la
detenzione da parte della Contu e del suo convivente, accomunati da precarie
condizioni economiche essendo entrambi privi di attività lavorativa e di risorse
di altra natura all’infuori di un modesto ausilio fornito dal padre di costui, di ben
tre box, con le conseguenti spese di affitto a loro carico, apparisse ben poco

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elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa

compatibile, disponendo costoro solo di uno scooter e di un’autovettura, con le
loro presumibili esigenze, così come con le loro comuni disponibilità finanziarie.
Muovendo da tale premessa in forza della quale è stato escluso che l’imputata
potesse ignara della destinazione dei locali a magazzini per la detenzione delle
sostanze stupefacenti, ivi rinvenute in considerevole quantità al momento del
sopralluogo, stanti le sensibili ricadute che le spese di locazione comportavano
sul suo budget economico, la Corte territoriale ha altresì dato puntualmente
conto, in piena aderenza con le risultanze istruttorie, del suo pieno

l’eccepita connivenza, è stato ritenuto integrare a pieno titolo il concorso nel
reato in contestazione.
Al riguardo va premesso che la distinzione tra connivenza non punibile e
concorso nel reato commesso da altro soggetto, declinata con riferimento al
rapporto di convivenza, allorquando cioè un soggetto coabiti con chi è
incontroverbilmente dedito al traffico di stupefacenti detenuti all’interno della
stessa abitazione, ovvero come nella specie nelle relative pertinenze, si interseca
con la necessità di individuare il limite che il godimento comune dell’immobile
comporta rispetto al concorso nella detenzione della droga, non essendo
configurabile a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l’evento
ex art. 40 cod. pen.. Si ritiene perciò escluso il concorso del convivente ex art.
110 c.p. in ipotesi di semplice comportamento negativo ed inerte di quest’ultimo
che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne
impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, giacché il solo
comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di
droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale
(Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015 – dep. 13/10/2015, Rapushi e altro, Rv.
265167; Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008 – dep. 04/03/2009, Gentiluomini, Rv.
242996). Di contro, per la configurazione del concorso, occorre un quid pluris
rispetto alla mera consapevolezza della detenzione delle sostanze stupefacenti
da parte del convivente e, dunque, una volontà di adesione all’altrui attività
criminosa, ad integrare la quale è sufficiente una qualsiasi forma di
partecipazione, materiale o anche soltanto morale, all’altrui attività criminosa
con la volontà di adesione, che può manifestarsi sottofornna di un contributo
agevolativo della detenzione, comprendente l’occultamento ed il controllo della
droga, così da assicurare all’agente una certa sicurezza, ovvero garantendogli,
anche implicitamente, una collaborazione su cui questi, in caso di bisogno, può
contare (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015 – 20/08/2015, Caradonna, Rv.
264454).
Di tali concetti ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata,
ritenendo che il concorso dell’odierna ricorrente, il cui contributo all’azione
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coinvolgimento nel traffico illecito svolto dal compagno che, lungi dal configurare

criminosa si era rivelato tutt’altro che marginale, fosse dimostrato, oltre che dal
ruolo attivo da costei rivestito nell’acquisizione dei box (essendo la formale
intestataria del contratto di locazione di uno tre locali ed avendo presenziato alle
trattative e alla stipula di uno degli altri due contratti stipulati dal convivente),
dalla circostanza che fosse lei ad accompagnarvi in auto ogni volta il fidanzato,
che si fosse appena recata, nel frangente del suo arresto, insieme a
quest’ultimo, trovato in possesso di un sacchetto di marijuana, in due dei
suddetti locali con le chiavi all’interno dell’auto da lei guidata, che non risultasse

del suo arresto, della somma di ben 2.000 euro in contanti, non giustificabili alla
luce delle loro modestissime condizioni economiche. Il fatto che tale danaro fosse
destinato al pagamento di due canoni di affitto dell’abitazione dei coimputati,
oltre a non rivestire valore decisivo in quanto inidoneo ad incidere sul restante
compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa, è comunque
affermazione che resta indimostrata, venendo escluso dalla sentenza impugnata
che i due avessero alcun appuntamento con la proprietaria di casa. Dal verbale
delle s.i.t. allegato al fine di documentare un preteso travisamento della prova
non emerge alcuna affermazione in tal senso, essendosi la locatrice limitata a
riferire che non aveva concordato con i ragazzi una scadenza mensile fissa per il
pagamento del canone, ben potendo capitare che costoro le pagassero in
un’unica soluzione due o tre rate consecutive.
2. Inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze è anche il
secondo motivo di ricorso.
Ancorchè non risulti espressamente affrontata la questione relativa
all’attenuante ex art. 114 c.p. invocata dalla difesa con l’atto di appello, tuttavia
la complessiva motivazione resa dalla Corte distrettuale nella quale viene
ampiamente messo in luce il ruolo centrale rivestito dalla Contu, con la
sostanziale esclusione di qualsivoglia forma di distinzione tra il grado di efficienza
causale delle condotte rispettivamente ascritte ai due coimputati rispetto alla
produzione dell’evento criminoso, consente di ritenere implicitamente disattesa
la marginalità del contributo da costei apprestato all’azione illecita del
convivente. Costituisce invero principio pacifico, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, che il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera
del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle
parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l’analisi approfondita
e l’esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni
che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente
ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le
deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del
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o

che costui fosse assuntore abituale di stupefacenti e dal possesso, al momento

04/05/2011 – dep. 20/05/2011, Schowick, Rv. 250105). Pertanto se non è
censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica
deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata
disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, da ciò
discende che anche il diniego dell’attenuante relativa al ruolo di minima
importanza prevista dall’art.114 c.p. richiesta dall’imputato debba ritenersi
implicito, senza alcuna violazione del dovere di motivazione a carico del giudice
di merito, allorquando sia stata evidenziata, con riferimento al concorso di

imputati di cui sia stata ritenuta la pari efficienza causale nella realizzazione del
fatto criminoso (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 – dep. 14/11/2016, Siesto e
altro, Rv. 268176; Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008 – dep. 05/06/2008, Zito, Rv.
240364).
Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della ricorrente, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali e di una somma equitativannente liquidata in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 14.3.2018

persone, la gravità del fatto in relazione alle concorrenti condotte di tutti gli

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