Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17742 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17742 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 5004/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 20/11/2012
RITE UTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 nov
bre 2011, il Magistrato di sorveglianza di
Spoleto ha respinto il reclamo prop sto da Attanasio Alessio, detenuto presso la
Casa circondariale di Terni, avvers
il provvedimento disciplinare adottato a suo
carico dal Consiglio di disciplina d llo stesso Istituto in data 21 ottobre 2011,
rilevando l’ammissibilità del reclam
perché tempestivo e corredato da motivi, il
corretto svolgimento del procedim
to disciplinare e l’integrazione dell’addebito
2. Avverso detta ordinanza ha
rappresentato.
roposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, che ha dedotto la illegittimità del provvedimento per essere
stata mossa la contestazione in pre enza della sola educatrice e la conseguente
manifesta iilogicità della motivaz
ne quanto al rilievo del suo rifiuto di
partecipare all’udienza, e ha denu
iato la mancanza di motivazione in ordine
all’omesso esame nel merito delle
oglianze essendo egli stato punito per un
fatto (la battitura con bottiglie di pl stica contro l’inferriata) non espressamente
previsto come infrazione.
3. In esito al preliminare esa
questa Sezione per la decisione in
comma 1, e 606, comma 3, cod. pro
CONSIDE
1. Il ricorso è manifestamente i
2.
presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
amera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
pen.
TO IN DIRITTO
ondato.
E, invero, principio consoli ato (tra le altre, Sez. 1, n. 47875 del
29/10/2004, dep. 10/12/2004, Rus
, Rv. 23058) che avverso l’ordinanza del
magistrato di sorveglianza, che deci e sui reclami dei detenuti o degli internati
inerenti a provvedimenti disciplina i adottati nei loro confronti dall’autorità
penitenziaria, è ammesso ricorso pe
cassazione soltanto per violazione di legge
e, in particolare, soltanto per inoss rvanza delle norme concernenti l’esercizio
del potere disciplinare, la costituzion
e la competenza dell’organo disciplinare, la
contestazione degli addebiti e l’ese
izio della facoltà di discolpa da parte del
condannato o dell’internato, e non p r altri motivi, in quanto già il controllo del
magistrato di sorveglianza sun’ tto amministrativo, tale essendo il
provvedimento emesso in materia
isciplinare dall’autorità penitenziaria, è di
stretta legalità.
3. Nella specie, il ricorrente, che ha contestato la validità del rapporto, non
ha formulato rilievi specifici correlati alle ragioni argomentate della decisione
impugnata, che, con puntuali richiami agli elementi fattuali e con coerente
lettura dei principi di diritto affermati da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n.
2
per l’oggettiva connotazione del fatt
35562 dell1/07/2008, dep. 17/09/2008, Belfiore, Rv. 241236), ha rilevato che,
in tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell’amministrazione
penitenziaria, l’assenza della previa contestazione dell’addebito al detenuto da
parte del direttore dell’istituto,
nelle
forme previste dalla normativa
regolamentare (art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000), spiega effetti sulla validità del
provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del
fatto addebitato o l’esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle
comunicazioni eventualmente date al proposto “in limine” dell’udienza
avvenire in qualsiasi momento, anche “ad horas”, e ha rilevato che, nel caso di
specie, dalla documentazione acquisita, concernente il consiglio di disciplina, era
risultato il rispetto delle garanzie previste dalla normativa regolamentare ed era
evincibile il rifiuto da parte del reclamante alla contestazione dell’addebito prima
della udienza davanti al consiglio di disciplina.
L’aspecificità della censura che, a fronte di tali argomentazioni, reitera senza
considerarle la violazione della normativa regolamentare, porta alla sua
inammissibilità.
L’inammissibilità riguarda anche le doglianze che attengono al fondamento
della sanzione, non censurabile in questa sede.
4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Presidente
disciplinare dal consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può