Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17742 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17742 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
OTTONELLO ALFIO, nato a Genova il 16.11.1968

avverso la sentenza in data 26.4.2017 della Corte di Appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesco Romeo in sostituzione dell’avv. Laura
Tartarini che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 26.4.2017 la Corte di Appello di Genova, a parziale
riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stessa città, ha ritenuto Alfio
Ottonello responsabile di detenzione a fini di spaccio di 315 grammi di hashish
riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 73, 5 comma DPR 309/1990 e lo ha
condannato alla pena, che il Tribunale aveva quantificato in un anno e sei mesi di
reclusione ed C 4.000 di multa, ritenendo la continuazione con analogo reato in
materia di stupefacenti giudicato con sentenza del Tribunale di Pavia diventata
irrevocabile, di quattro anni e cinque mesi di reclusione ed C 14.870 di multa.

Data Udienza: 14/03/2018

Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito
riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c.p.p..
2. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito all’art.

597,

primo comma c.p.p., l’applicazione d’ufficio della

continuazione tra il reato contestato nel procedimento in esame e la condanna
riportata dal medesimo con sentenza del Tribunale di Pavia passata in giudicato,
resa in contrasto con il principio del tantum devolutum, quantum appellatur non

nell’ipotesi della continuazione criminosa.
3. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito all’art. 597 terzo comma c.p.p. e al vizio motivazionale, l’illogicità del
ragionamento seguito dalla Corte di Appello nella determinazione della pena sia
perché aveva ritenuto che il trattamento sanzionatorio determinato all’esito del
procedimento innanzi al Tribunale di Pavia fosse di quattro anni e tre mesi di
reclusione ed C 14.670 di multa, senza tener conto, benché segnalato dalla
difesa nei motivi aggiunti in appello e confermato dal certificato del casellario
giudiziario, che lo stesso GIP di Pavia aveva in sede di incidente di esecuzione
ridotto tale pena a due anni ed otto mesi di reclusione ed C 2000 di multa, così
muovendo da una pena base erronea, sia perché nel calcolare l’aumento ai fini
della continuazione di due mesi ed C 200 di multa aveva applicato una pena
complessivamente più grave di quella già inflitta all’imputato con la sentenza di
primo grado, così incorrendo nella violazione del divieto della refornnatio in peius.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I due motivi di cui si compone il ricorso in esame devono essere esaminati
congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi. E infatti proprio dal
secondo motivo che si trae l’interesse dell’imputato all’impugnativa innanzi a
questa Corte in ordine all’applicabilità di ufficio della continuazione, ed al
conseguente trattamento sanzionatorio unificato, da parte del giudice di merito
tra il reato sottoposto al suo esame ed altri reati per il quale lo stesso imputato
abbia riportato condanna irrevocabile: traducendosi infatti il vincolo della
continuazione in un trattamento di favore per l’imputato in quanto volto ad una
mitigazione della sanzione finale in ragione del riconoscimento dell’unicità del
disegno criminoso, in tanto può riconoscersi l’interesse della parte a ricorrere in
sede di legittimità in quanto questi lamenti l’illegalità della pena inflittagli per
essergli stato applicato un trattamento sanzionatorio in concreto a lui
sfavorevole.

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derogabile secondo le previsioni tassative del quinto comma dell’art. 597 c.p.p.

Nel caso di specie, sembrerebbe dal certificato del casellario giudiziario
dell’imputato che la pena inflittagli, con sentenza diventata irrevocabile, dal
Tribunale di Pavia sia di 2 anni ed 8 mesi di reclusione ed C 2.000 di multa e
non già di 4 anni e 3 mesi di reclusione ed C 14.670 di multa, sulla quale la
Corte ligure ha applicato l’aumento ai fini della continuazione. Il conseguente
interesse in capo all’imputato ad una riforma della pronuncia impugnata, fondata
sull’asserita violazione del divieto della refornnatio in peius, consente pertanto di
esaminare il fondamento del primo motivo di ricorso.

che allorquando la pronuncia di primo grado non abbia affrontato la relativa
questione, il giudice d’appello non possa riconoscere d’ufficio la continuazione tra
il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l’imputato ha riportato in
precedenza condanna divenuta definitiva, ma tale riconoscimento deve formare
oggetto di espressa richiesta da parte dell’interessato (Sez. 2, n. 49436 del
08/10/2013 – dep. 09/12/2013, P.G. e Ruci, Rv. 257870; Sez. 4, n. 33403 del
14/07/2008 Ud. – dep. 12/08/2008 – Rv. 240902). Costituendo, invero, principio
cardine del vigente sistema processuale l’effetto devolutivo dell’appello,
consacrato nel primo comma dell’art. 597 c.p.p., il quale rimette all’iniziativa
dell’interessato l’onere di contestare, in presenza del doppio grado di
giurisdizione, i punti della sentenza di prime cure di cui sollecita la riforma, deve
ritenersi che la disposizione di cui al quinto comma dello stesso articolo, secondo
cui è consentito al giudice del gravame applicare anche di ufficio con relativa la
sentenza i benefici degli artt. 163 e 175 c.p. ed una o più circostanze attenuanti,
sia espressione di un potere assolutamente eccezionale, in quanto dettato in
deroga al principio generale del primo comma: ne discende che i casi ivi indicati
debbano intendersi come tassativi, con conseguente inapplicabilità dei medesimi,
ai sensi dell’art. 14 preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti.
Siffatto orientamento non si ritiene essere stato contraddetto dal recente
arresto di questa Corte secondo il quale “il giudice della cognizione può
riconoscere d’ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e
altro per cui l’imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva,
in quanto nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine
alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicchè il giudice ha il potere di
commisurare discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del
caso, accertare (ovvero escludere) la continuazione con i reati per i quali
l’imputato abbia già riportato condanne irrevocabili (Sez. 1, n. 17832 del
24/01/2017 – dep. 07/04/2017, Dogali, Rv. 269822). Tale pronuncia,
riguardando, come emerge dalla sua lettura integrale, il diverso caso in cui era
stato il giudice di primo grado, senza alcuna richiesta da parte dell’imputato, a
verificare in presenza di un precedente giudicato se ricorresse la continuazione

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Nel solco della linea interpretativa seguita da questa Corte deve riaffermarsi

(nella specie escludendola) con il reato sottoposto al suo esame, concerne il
generale potere-dovere del giudice della cognizione di commisurare
discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del caso, accertare
ovvero escludere la continuazione con i reati per i quali l’imputato abbia già
riportato condanne irrevocabili, ma non può in alcun modo interferire con i poteri
devoluti al giudice dell’impugnazione indefettibilmente sanciti dall’art. 597 c.p.p..
Il potere riconosciuto al giudice della cognizione di rilevare di ufficio la
continuazione con altro reato oggetto di sentenza irrevocabile trova la sua

del reato continuato, nella funzione meramente sussidiaria e suppletiva che la
legge processuale assegna al giudice dell’esecuzione, subordinata all’inesistenza
di un preesistente giudicato negativo. Se tuttavia, proprio in virtù di detto
carattere della giurisdizione di esecuzione, trova la sua ragion d’essere,
considerando altresì un ovvio principio di economia processuale, anche la facoltà
accordata all’imputato di richiedere il riconoscimento della continuazione con altri
reati nel processo di cognizione ancora in corso, e dunque anche in appello,
trattandosi comunque della sede funzionalmente destinata alla formazione del
giudicato – richiesta a fronte della quale il giudice di appello non può esimersi dal
pronunciarsi -, non può invece essere riconosciuto al giudice del gravame alcun
potere officioso al riguardo, che si tradurrebbe in una palese violazione dei
principi del giusto processo, sanciti dall’art. 111 della Carta Costituzionale.
Nel procedimento di appello la cognizione del procedimento è invero,
secondo il principio della specificità estrinseca consacrata dal combinato disposto
degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1,
cod. proc. pen., attribuita al giudice di secondo grado limitatamente ai punti
della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e, cioè che indicano
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le
relative richieste correlativamente ai punti della sentenza impugnata anch’essi
oggetto di specifica indicazione. Ciò si traduce sul piano sistematico nella finalità
di controllo demandata al giudice dell’appello del giudizio già svoltosi che, in un
sistema accusatorio basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e
sull’esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel
momento della sua formazione, richiede la necessaria delimitazione del potere di
indagine, con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a
censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione
impugnata: l’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica
specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da
essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta
in diritto ed in fatto, a presidio della quale è posta la stessa natura devolutiva del

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giustificazione, in materia di applicazione della disciplina del concorso formale e

gravame (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv.
268822).
In ogni caso la sentenza impugnata che ha riconosciuto d’ufficio la
continuazione con altro reato oggetto di separato procedimento, non ha reso
alcuna motivazione né sull’unicità del disegno criminoso, né sull’individuazione
della violazione più grave, oltre ad avere considerato una pena in relazione al
reato aliunde giudicato che appare superiore a quella in concreto irrogata e che
occorre pertanto verificare. Limitatamente a tali punti deve esserne pertanto

Genova

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della
continuazione ed al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di
Genova, diversa Sezione.
Così deciso il 14.3.2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dona e. Galterio

Giulio Sarno

(“)

disposto l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di

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