Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17741 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17741 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
TRABELSI RAMI, nato in Tunisia il 15.3.1989

avverso la sentenza in data 17.5.2017 della Corte di Appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 17.5.2017 la Corte di Appello di Genova ha confermato
la penale responsabilità di Trabelsi Rami per i reati di cui all’art. 73 DPR
309/1990 di cessione di 0,5 grammi di cocaina ed illecita detenzione di 24
grammi di eroina bianca e di 7,7 grammi di cocaina, riducendo tuttavia la pena
inflittagli in primo grado a cinque anni di reclusione e ad C 14.000 di multa.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale
lamenta nel titolo della rubrica la carenza di motivazione in ordine al denegato
riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, 5 comma DPR 309/1990

Data Udienza: 14/03/2018

per la detenzione dei 7 grammi di cocaina e la cessione di una dose ad un terzo,
nonché la mancanza di motivazione relativamente all’affermazione della sua
responsabilità per il reato di cui all’art. 73 con riferimento alla detenzione di 24
grammi di eroina. Contesta nel corpo del ricorso la conclusione dei giudici di
merito che avevano attribuito in via esclusiva all’imputato il quantitativo di 24
grammi di eroina evidenziando come sin dall’interrogatorio di garanzia sia lui che
il coimputato Agbri avevano confessato le rispettive condotte criminose, avendo
quest’ultimo dichiarato di essere il detentore dell’eroina ed avendo egli,

era rivelata pari a 7 grammi complessivi, onde doveva essere ascritta al solo
coimputato la detenzione del complessivo quantitativo di eroina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è all’evidenza generico stante l’indeterminatezza delle ragioni di
doglianza che solo nell’incipit, ovverosia nella rubrica dell’unico motivo di cui si
compendia l’impugnativa, indicano il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve
entità, senza che nel corpo del ricorso venga sviluppata alcuna censura in ordine
alla diversa qualificazione giuridica del fatto criminoso, così precludendo a questa
Corte qualsivoglia possibilità di valutazione in ordine al suo fondamento.
Per quanto concerne il profilo afferente all’ascrivibilità all’imputato del
quantitativo di 24 grammi di eroina, le contestazioni svolte devono ritenersi del
pari generiche, non venendo articolato alcun confronto argomentativo con le
puntuali argomentazioni spese al riguardo dalla Corte distrettuale, ma
limitandosi la difesa a far leva sull’equivocità apparente delle ammissioni
dell’imputato al momento del suo arresto, nel vano tentativo di trasfonderle in
una contraddittorietà logica della sentenza impugnata. La pronuncia in esame
ha, al contrario, chiarito, con motivazione esaustiva e ragionevolmente coerente,
come l’attribuzione al prevenuto del complessivo quantitativo della sostanza, pari
a complessivi 30 grammi, che visivamente appariva, all’esito della perquisizione
domiciliare e del narcotest, come cocaina, si fondi sulle stesse dichiarazioni rese
da costui che aveva ammesso la detenzione esclusiva della cocaina rinvenuta
nell’appartamento; tuttavia la circostanza che buona parte di tale quantitativo,
ovverosia ben 24 grammi, si sia rivelata, all’esito di perizia, essere in realtà
eroina che, attesa la peculiare tipologia, trattandosi della cd. eroina bianca,
poteva essere, ad un più superficiale esame, confusa con la cocaina, non elimina
il fatto che il Trabelsi, come puntualmente evidenziato dai giudici distrettuali, si
sia spontaneamente attribuito il possesso dei complessivi 30 grammi. Di ciò
peraltro la Corte ligure ha tratto conferma dall’affermazione resa dal coimputato
che nell’ammettere, a sua volta, la detenzione dell’eroina, che sembrava pari al

viceversa, ammesso il possesso della cocaina che, all’esito degli accertamenti, si

momento della perquisizione a 3,2 grammi, aveva espressamente giustificato il
fatto con la destinazione della stessa ad uso personale, deducendo che del tutto
incongrua sarebbe stata tale affermazione ove egli avesse inteso riferirsi anche
ai 24 grammi della sostanza che poi si era accertato essere cocaina bianca. Per
contro, sul dato ponderale che la sentenza afferma confermato dal prevenuto in
sede di convalida e che costituisce l’argomento centrale su cui si fonda il giudizio
di colpevolezza, la difesa omette ogni confronto.
Segue all’esito del ricorso, non sussistendo elementi per ritenere che la

determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente, a
norma dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende
Così deciso il 14.3.2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donatella Galterio

Giulio Sarno
_

parte abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella

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