Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1774 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1774 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
TORO ROBERT N. IL 15.12.1976
Nei confronti di :
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA in data 22 maggio 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Salzano che ha chiesto il rigetto del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22 maggio 2012 la Corte d’appello di Ancona rigettava
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell’interesse di Toro
Robert, ingiusta detenzione subita dall’istante nell’ambito di un procedimento in cui
gli era stato contestato il reato di tentato omicidio aggravato, definito con sentenza
di assoluzione del GUP di Ancona, confermata dalla Corte d’appello con sentenza del
6 dicembre 2010, divenuta irrevocabile.
2. Avverso tale decisione ricorre il Toro a mezzo del proprio difensore.
Prospetta il ricorrente la carenza di motivazione del diniego, analizzando gli elementi
valorizzati dal giudicante per fondare la colpa grave ostativa al riconoscimento
dell’indennizzo, in punto di valutazione della situazione retrostante al momento
dell’emissione del provvedimento cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle

Data Udienza: 11/12/2013

Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la
quale “in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per
valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa
grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori
disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino
eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti,
fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità”.
E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo
congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad
ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il
convincimento di un probabile coinvolgimento dell’odierno ricorrente nei fatti oggetto
della originaria imputazione.
Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed
ampia, ha spiegato che le condotte ascritte sono state idonee a determinare
l’applicazione della misura cautelare.
In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato le circostanze relative alla
presenza del ricorrente, insieme agli autori del tentato omicidio, sul
luogo
dell’episodio criminoso poco tempo prima della commissione del reato ed in
particolare nella fase precedente che aveva determinato l’aggressione e
l’accoltellamento della persona offesa, posta in essere poco dopo. Ha evidenziato
altresì come i riconosciuti colpevoli dell’episodio – con cui il Toro si era peraltro
accompagnato anche nelle fasi successive, erano stati rintracciati in un appartamento
nella disponibilità dell’odierno ricorrente, che, quindi, aveva fornito loro ospitalità e
come nell’autovettura di quest’ultimo erano state rinvenute tracce di sangue.
Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima
rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (cfr. SS.UU. 13 dicembre 1995,
Sarnataro), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa
all’emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo
comma dell’art. 314 c.p.p., ha escluso il diritto della istante alla riparazione, essendo
indubbiamente le circostanze succitate idonee a far ritenere – anche se limitatamente
all’emissione di una misura cautelare – il coinvolgimento del Toro nella fattispecie
criminosa contestata.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali-

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IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Frances
aria Ciampi)

IL PRESIDENTE
(dott. Carlo iuseppe Brusco)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

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