Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17739 del 20/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17739 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 4069/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2011, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto
decidendo sul reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto presso la Casa
circondariale di Terni in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen., articolato in
quattro punti, l’ha rigettato sul primo punto, relativo alla sottoposizione per due
volte alla medesima sanzione disciplinare, risultando dalla documentazione

conseguenti; l’ha accolto quanto al secondo punto, relativo alla fruizione di ore
d’aria, dovendo il detenuto anche in regime differenziato e sottoposto alla
sanzione disciplinare della esclusione da attività ricreative e sportive permanere
fuori dalla cella per un tempo non inferiore a due ore; l’ha rigettato quanto al
terzo punto, non abbisognando il reclamante, sottoposto a detta sanzione, di
controllo medico giornaliero, e l’ha accolto quanto al quarto punto, richiedendo
l’art. 39 Ord. Pen. un controllo sanitario costante durante l’esecuzione della
sanzione della esclusione dalle attività in comune.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Attanasio Alessio, che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando mancanza e
manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., per non essere stato rilevato che esso ricorrente ha scontato la medesima
sanzione di dieci giorni di esclusione dalle attività in comune dal 9 al 19 luglio
2011 e dal 25 luglio al 4 agosto 2011, e rappresentando che dalla cartella clinica,
poi prodotta con nota integrativa, risultava che dal 25 luglio al 4 agosto 2011 era
stato in isolamento disciplinare e per tale ragione era stato visitato giornalmente
dal medico, e che durante detto isolamento gli era stato contestato altro rapporto
disciplinare.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato, con richiamo alle emergenze
della nota fornita dalla Casa circondariale di Terni, i provvedimenti disciplinari
adottati nei confronti del ricorrente, le sanzioni applicate e i periodi di
sottoposizione alle stesse nell’arco temporale compreso tra il 9 luglio e il 19
settembre 2011, logicamente rimarcando la non deducibilità di alcuna
sovrapposizione nella ricostruzione offerta.

2

prodotta dall’Istituto penitenziario i provvedimenti disciplinari e le sanzioni

Tali rilievi congrui ai dati fattuali richiamati resistono alle censure del
ricorrente, che, reiterando la deduzione già svolta in sede di reclamo, ha opposto
una duplicazione della medesima sanzione disciplinare, scontata dal 9 al 19 luglio
2011, per il periodo dal 25 luglio al 4 agosto 2011, allegando copia della cartella
clinica e rappresentando la contestazione di altra infrazione disciplinare – mentre
era in isolamento – il 27 luglio 2011, senza tuttavia dimostrare, a fronte
dell’analitica ricostruzione contenuta nella ordinanza impugnata, a quale
infrazione sia stato riferito il dedotto isolamento, diverso dalla sanzione di

2011, né quale ulteriore sanzione sia stata applicata il 27 luglio 2011 e per quale
periodo.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

esclusione dalle attività in comune per dieci giorni, scontata a partire dal 9 luglio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA