Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17739 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17739 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ingordini Antonio, nato a Napoli il 03/03/1978
Turiello Pasquale, nato a Napoli il 27/10/1970

avverso la sentenza del 13/05/2016 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero
Molino, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore presente, avv. Vincenzo Cinquegrana, che si riporta ai motivi del
ricorso e ne chiede l’accoglimento e chiede l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.;
il Sostituto Procuratore generale non si oppone.

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 13 maggio 2016, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 08 ottobre 2013 con la quale
sono stati condannati alla pena- di anni 7 di reclusione ed C 30.000 di multa
ciascuno Pasquale Turiello, per i delitti di detenzione e cessione di eroina e
metadone, commessi in Avellino e Napoli dal 16 marzo_2006 al 14 giugno 2007, e
Antonio Ingordini, per la detenzione e cessione di cocaina e marijuana, con fatti
commessi dal 1 aprile 2006 al 14 giugno 2007.

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 maggio 2016.

2. Il ricorso di Turiello Pasquale.
2.1. La difesa ha dedotto il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione. Per la difesa la Corte d’appello di Napoli nulla ha
motivato quanto alla l’identificazione del Turiello quale interlocutore telefonico
della Romano e del Della Vecchia limitandosi a dare per vero che si trattasse del
ricorrente e senza motivare in merito alla doglianza difensiva riguardo la
circostanza che l’utenza telefonica adoperata non fosse intestata al Turiello.
2.2. Ancora, per la difesa la Corte di appello non ha motivato adeguatamente
in merito alla riferibilità al Turiello della sostanza stupefacente rinvenuta nella
disponibilità del Della Vecchia. Per la difesa, le circostanze di fatto a cui la sentenza
fa riferimento non provano o smentiscono la sussistenza di un’attività di spaccio,
né la riconducibilità della sostanza stupefacente oggetto di sequestro al Turiello,
né la destinazione alla cessione della sostanza.
2.3. Per la difesa, la motivazione manca anche in ordine al diniego del
riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 e delle
circostanze attenuati generiche; per la difesa la Corte d’Appello si è limitata a
motivare solo in base alla « gravità dei fatti e della sistematicità dello spaccio,
comunque articolato in un contesto organizzato seppur in modo rudimentale» ed
alla «…. gravità dei fatti contestati e l’assenza di elementi positivi da cui trarre
una più benevola valutazione della personalità anche secondo i parametri di cui
all’art. 133 c.p. essendo gli imputati gravati da numerosi precedenti».

3. Il difensore di Ingordini Antonio.
3.1. Con il primo motivo, il difensore di Ingordini Antonio ha dedotto il vizio
di violazione di legge per l’omessa applicazione dell’art. 73 comma 4 d.p.r.
309/1990; rileva la difesa che la Corte di appello non ha mai indicato il tipo di
sostanza stupefacente oggetto delle conversazioni, se abbiano ad oggetto

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I difensori di Turiello Pasquale e di Antonio Ingordini hanno proposto ricorso

sostanze stupefacenti pesanti o leggere. Per la difesa, tale lacuna, sussistendo
l’incertezza sulla qualità dello stupefacente, va risulta nel dubbio in favore
dell’imputato, atteso che l’onere di provare che lo stupefacente, oggetto di
transazione, sia droga pesante grava sull’accusa; in mancanza di prova sulla
tipologia della sostanza, per il principio-del favor rei e del ragionevole dubbio, va
applicata l’ipotesi più favorevole al ricorrente.
3.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge
quanto all’omessa applicazione dell’art. 73, 5 comma, d.p.r. 309/1990. Secondo
la difesa, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 73, 5

articolate in un contesto organizzativo seppur rudimentale; per la difesa però
l’incertezza sulla qualità e quantità della sostanza ceduta, le semplici modalità di
acquisto e vendita, definite dalla stessa Corte di appello rudimentali, consentono
la qualificazione giuridica dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R.
n. 309 del 1990. Rileva poi la difesa che la reiterazione delle condotte e il periodo
di durata della condotta non escludono che la condotta possa essere qualificata di
lieve entità per la (non) particolare pericolosità e diffusività della condotta (cfr.
Cass. sez.6 n.49463 del 03/11/15). La difesa ha quindi formulato le sue
considerazioni in diritto sul comma 5 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990, in particolare in
rapporto all’art. 74 comma 6 d.p.r. 309/1990, richiamando alcune massime di
sentenze della Corte di Cassazione.
3.3. Con il terzo motivo (indicato al n.2 di pagina 4) ha dedotto il vizio di
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità,
di inammissibilità o di decadenza, per l’omessa ed erronea applicazione dell’art.
192 cod. proc. pen. Tale violazione sussiste secondo la difesa perché non esistono
prove, di carattere testimoniale o documentale, in grado di stabilire un ferreo
nesso tra l’Ingordini e la condotta incriminata, mentre, sussistono dubbi sulla
identificazione dell’Ingordini, avvenuta solo perché in una telefonata l’interlocutore
telefona ad un uomo che chiama

papà,

laddove il padre dell’imputato è

l’intestatario dell’utenza telefonica.
3.4. Con il quarto motivo la difesa ha dedotto il vizio della motivazione ed in
particolare la mancanza della motivazione quanto alla individuazione della qualità
e quantità della sostanza stupefacente; per la difesa, la Corte di appello ha dato
per scontato che si tratti di sostanze di cui alla tabella 1, senza indicare perché
non si tratti di quelle di cui alla tabella 2. Rileva la difesa che non costituisce prova
certa sulla natura della sostanza stupefacente trattata il controllo effettuato il
09/05/06 a Di Stasio e Di Gregorio, ai quali furono rinvenute sostanze stupefacenti
del tipo marijuana e cocaina, perché costoro non riferirono da chi l’acquistarono e

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comma, d.p.r. 309/1990 per la gravità dei fatti e la sistematicità delle cessioni,

non essendovi la certezza se entrambe le sostanze fossero state cedute
dall’Ingordini o una sola di esse.
3.5. La difesa ha poi dedotto il vizio del travisamento della prova in ordine al
traffico di stupefacente, all’identificazione dell’imputato e alla tipologia della
sostanza trafficata. Dopo la parte in diritto, ha affermato la difesa che la Corte di
appello (pag. 5, al rigo 25), a fondamento della condanna, ha posto il controllo
della p.g. avvenuto il 09 maggio 2006. Però, in tal caso, non vi è la prova che la
sostanza stupefacente fu effettivamente consegnata dall’Ingordini. Quanto alla

istruttorie ritenendo che solo perché l’interlocutore chiama papà e l’utenza è
intestata a Ingordini Angelo l’interlocutore vada identificato nel figlio Antonio.
Per la difesa, è travisata la prova anche in ordine alla individuazione della
tipologia della sostanza stupefacente trafficata. Ciò in quanto i termini come

sfilatino, magliette e biglietti, se pure possono identificare la droga, non indicano
la tipologia di stupefacente sicché il risultato probatorio non è quello indicato e non
assurge in termini di certezza e di evidente incontestabilità.
3.6. La difesa ha poi dedotto la violazione del principio del ragionevole dubbio
in ordine alla tipologia di sostanza trafficata; dopo aver espresso la sua tesi sul
principio del ragionevole dubbio, afferma la difesa che le argomentazioni del
tribunale proprie dalla Corte territoriale sono dubbiose, in quanto appare poco
verosimile che l’imputato trafficasse sostanza diversa da quella di cui alla tabella
2 di cui all’art. 14 DPR n0309/90. Per la difesa dagli atti risulta che l’imputato
trafficava esclusivamente marijuana, anche per la mancanza di disponibilità
economica. Rileva la difesa che non risultano sequestri, pedinamenti, o altri
accertamenti circa la identificazione certa della tipologia della sostanza. Vi è
dunque un ragionevole del dubbio che la sostanza trafficata fosse marijuana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell’interesse di Turiello Pasquale è inammissibile per
mancanza del requisito della specificità estrinseca.
1.1. Ed invero, la Corte di appello di Napoli ha affermato, in risposta ai motivi
di appello, che vi è corrispondenza tra l’intestazione dell’utenza telefonica cellulare
e l’uso della stessa da parte del Turiello; ha attribuito la cessione delle sostanze
stupefacenti poi rinvenute in possesso al Della Vecchia all’atto del suo arresto in
base al contenuto delle pregresse conversazioni telefoniche tra il Turiello ed il Della
Vecchia. Rispetto a tale motivazione, la difesa ha ribadito le considerazioni esposte
con l’atto di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza e senza
dedurre e dimostrare un eventuale travisamento della prova.

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identificazione del ricorrente, il Giudice di merito avrebbe alterato le risultanze

1.2. Quanto all’applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990, il
ricorso è manifestamente infondato; la difesa ha infatti dedotto la mancanza della
motivazione. La Corte di appello ha invece motivato il rigetto dell’applicazione del
comma 5 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990, con un giudizio in fatto non sindacabile in
questa- sede, ed ha escluso la lieve entità in base alle modalità del fatto, alla
reiterazione delle condotte ed alle modalità organizzate.
Va ricordato che la giurisprudenza è costante nell’affermare che il giudice
dovrà negare la sussistenza del fatto di lieve entità anche quando la ricorrenza di
uno soltanto degli elementi indicati nella norma conduca a escludere che la lesione

1.3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso sul rigetto delle
circostanze attenuanti generiche.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, ribadito anche da
Cass. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017 Rv. 270694, Di Luca, l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto poiché, non
diversamente da quelle tipizzate, la loro attitudine ad attenuare la pena si deve
fondare su fatti concreti, sicché la loro mancata applicazione può essere
legittimamente giustificata anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno
positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L.
23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato
di incensuratezza dell’imputato.
La Corte di appello di Napoli ha correttamente motivato sull’assenza di
elementi favorevoli di valutazione, ed ha in positivo ritenuto di non dover applicare
le circostanze attenuanti generiche per la gravità dei fatti e per la presenza dei
precedenti penali.
1.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro
2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

2. Il ricorso presentato nell’interesse di Ingordini Antonio va accolto nel senso
che segue.

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del bene giuridico protetto sia di lieve entità.

2.1. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’applicazione del comma 5 dell’art.
73 d.p.r. 309/1990, è manifestamente infondato per le considerazioni già espresse
valutando la posizione di Pasquale Turiello.
2.2. È inammissibile il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di
legge processuale cot riferimentoall’art. 192 cod. proc. pen. Va ricordato che la
mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia
stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità,

inammissibilità o decadenza, come

espressamente disposto dall’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.:
pertanto è inammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art.

senso Cass. Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004 Rv. 229159, Meta ed altro).
2.3. È inammissibile anche il motivo con cui si deduce il travisamento della
prova. A seguito della modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere
invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o
illogicità manifesta, il c.d. «travisamento della prova», il quale si realizza nel caso
in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che
non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale o
quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
Quest’ultimo è indicato anche quale fenomeno della prova omessa, che deve
essere rilevante e decisiva, e deve consistere nel vizio di omessa pronuncia
rispetto a un significativo dato processuale o probatorio.
Però, l’atto di gravame, che denuncia il vizio di motivazione, deve contenere,
a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, oltre alle
argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte nei confronti del
provvedimento impugnato, anche la specifica indicazione degli «altri atti del
processo», con riferimento ai quali, nella formulazione dell’art. 606 cod. proc.
pen., lett. e), può essere configurato il vizio di motivazione denunciabile in sede
di legittimità, allorquando lo stesso non sia direttamente desumibile dal testo del
provvedimento impugnato.
Tale onere può essere soddisfatto nella maniera ritenuta più adeguata, quale,
a titolo esemplificativo, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso,
l’allegazione al ricorso stesso di copia dell’atto, la segnalazione della precisa
collocazione dell’atto nel fascicolo processuale di merito o, in qualsiasi altro modo,
purché l’allegazione sia tale da non costringere la Corte di cassazione ad una
lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità
del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581 comma 1, lett. c) e 591
cod. proc. pen.
Orbene, nel caso in esame la difesa non ha né indicato né trascritto o allegato
gli atti del processo il cui significante sarebbe stato travisato dalla Corte di appello.

192 cod. proc. pen. la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (cfr. in tal

In realtà, la difesa lamenta la valutazione della prova effettuata dalla Corte di
appello di Napoli; va però ricordato che esula dal sindacato di legittimità una
diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile.
2.4. Sono invece fondati i motivi sulla mancata qualificazione giuridica dei
fatti. Va–in primo luogo osservato che i fatti sono stati commessi prima della
sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, depositata
successivo giorno 25 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 05 marzo 2014.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale – per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione,

vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni
dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Di conseguenza sono state rimosse le modifiche apportate con le norme
dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con
ripristino dei delitti e delle pene previste nei commi 1 e 4 dell’art. 73 d.p.r.
309/1990 nel testo anteriore alle modifiche dichiarate incostituzionali.
L’appello è stato depositato il 13 febbraio 2014, quindi prima della
pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
La sentenza della Corte di appello di Napoli è del 13 maggio 2016: è stata
pronunciata dunque quando era già stata ripristinata la distinzione tra il comma 1
ed il comma 4 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990.
La Corte di appello di Napoli, nonostante la sentenza impugnata sia successiva
a quella n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, ha confermato la condanna
dell’imputato per il delitto ex artt. 73 comma 1 d.p.r. 309/1990 pur avendo ad
oggetto alcune condotte le cd. droghe leggere, senza distinguere quali condotte
concretizzino il comma 1 e quali il comma 4.
Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Sez.
Unite n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264205, .lazouli) hanno affermato che è
illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di
commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette leggere, sui limiti
edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006,
in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale
con sentenza n. 32 del 2014 e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente
inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del
medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa
sentenza di incostituzionalità.
La distinzione tra le condotte che concretizzano il delitto di cui al comma 1 e
quelle che concretizzano il comma 4 è rilevante in quanto nel capo di imputazione
si indica chiaramente che le condotte di detenzione e di cessione hanno avuto ad

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che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-

oggetto sia la cocaina che la marijuana: in fatto, dunque, sono contestati entrambi
i delitti di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990.
La corretta qualificazione giuridica dei fatti nel comma 1 o nel comma 4
dell’art. 73 d.p.r. 309/1990, omessa dalla Corte di appello di Napoli, assume
rilevanza non solo quanto al trattamento sanzionatorio, illegale ove riferito
interamente al comma 1 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990, ma anche quanto al termine
di

prescrizione.

Va infatti rilevato che il termine massimo di prescrizione per il delitto ex art.
73 comma 4 d.p.r. 309/1990 è di 7 anni e 6 mesi, sicchè i delitti che avrebbero

per prescrizione all’atto della pronuncia della sentenza di appello, in assenza di
contestazione della recidiva. I capi di imputazione non riportano la contestazione
della recidiva; le sentenze di condanna danno atto dell’esistenza della recidiva ma
non la qualificano ulteriormente, sicché è anche impossibile allo stato verificare la
durata massima del termine di prescrizione, in relazione all’art. 161 comma 2 cod.
proc. pen.

3. Va dunque annullata la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione
di Antonio Ingordini, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di
Appello di Napoli, affinché si proceda alla corretta qualificazione giuridica delle
condotte nel comma 1 o nel comma 4 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990, verificando al
contempo l’eventuale estinzione dei reati per prescrizione, e quanto al trattamento
sanzionatorio, che andrà parametrato alla diversa, e meno grave, cornice edittale
prevista dall’art. 73, comma 4, ove non estinti i reati per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente Ingordini Antonio
con rinvio alla Corte di appello di Napoli, diversa sezione.
Dichiara inammissibile il ricorso di Turiello Pasquale che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 14/03/2018.

Il C‘pnigli e estensore

Il Presidente

Lu a Gmeraro

Giulio Sarno

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dovuto essere qualificati nel comma 4 dell’art. 73 d.p.r. 309/1990 erano già estinti

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