Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17738 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17738 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 5122/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 novembre 2011, il Magistrato di sorveglianza di
Spoleto ha rigettato il reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto presso la
Casa circondariale di Terni in regime differenziato ex art.

41-bis Ord. Pen.,

avverso il rifiuto opposto dalla Direzione dell’Istituto penitenziario alla fruizione
del colloquio visivo mensile dell’8 settembre 2011 della durata di due ore invece
che di un’ora, rilevando che il decreto ministeriale emesso il 29 settembre 2009, e

Ord. Pen., aveva sospeso i colloqui con i familiari e conviventi con frequenza
superiore a uno al mese e di durata superiore a un’ora, e considerando tale
limitazione non censurabile perché non irragionevole.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Attanasio Alessio, che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando:
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al
principio per cui una norma di rango inferiore non può porsi in contrasto con una
norma di rango superiore, con conseguente impossibilità che il decreto
ministeriale potesse contenere limitazioni escluse dall’art. 37 d.P.R. n. 230 del
2000;
– mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per
omessa risposta alle ragioni prospettate con il reclamo;
– manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e),

dovendo prevalere la norma del regolamento di esecuzione rispetto alla
limitazione imposta dall’Amministrazione penitenziaria.
– manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), anche
nella parte in cui si era ritenuta giusta la limitazione dell’unico colloquio mensile a
una sola ora.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,

poi ulteriormente prorogato, sulla scorta del disposto dell’art. 41-bis, comma 2,

comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua deduzione.
2.

L’ordinanza impugnata ha, infatti, esattamente interpretato

I

correttamente applicato i principi di diritto tratti dalla disposizione normativa di
cui all’indicato art. 41-bis Ord. Pen., e dal suo coordinamento con il prorogato
decreto ministeriale del 29 settembre 2009, coerentemente analizzati, e ha
condiviso l’adeguatezza e la non irragionevolezza delle limitazioni imposte dal
decreto ministeriale e applicate dall’Amministrazione penitenziaria, volte alla

2

riduzione dei flussi comunicativi del ricorrente per motivi di ordine e sicurezza, in
coerenza con la natura e le caratteristiche del regime detentivo differenziato.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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