Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17738 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17738 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
nei confronti di
DI CICCO PASQUALE, nato a Pescia 1’1.8.1979

avverso la sentenza in data 13.10.2014 della Corte di Appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 13.10.2014 la Corte di Appello di Firenze ha assolto
perché il fatto non sussiste Pasquale Di Cicco dal reato di cui agli artt. 81 c.p. e
73, comma 1 ed 1-bis DPR 309/1990 per aver acquistato e detenuto a fini di
spaccio nonché ceduto a terzi ingenti quantità di sostanza stupefacente tipo
eroina, pr il quale era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Pistoia a
quattro mesi di reclusione ed C 1.000 di multa, quale aumento a titolo di
continuazione sulla pena inflitta dallo stesso Tribunale con sentenza del

Data Udienza: 14/03/2018

21.5.2008 diventata irrevocabile, così determinando il trattamento sanzionatorio
complessivo in due anni e 4 mesi di reclusione ed C 11.000 di multa.
Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione
articolando due motivi.
2..Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito all’art. 597 c.p.p., che avendo l’imputato impugnato la sentenza di primo
grado esclusivamente per violazione del principio ne bis in idem in forza di una

quello che riteneva essere lo stesso fatto, e dunque invocando un’assoluzione ai
sensi dell’art. 649 c.p.p., alla Corte di Appello era preclusa dal principio
devolutivo, cui è informato il giudizio di appello, la pronuncia di assoluzione ex
art. 530 c.p.p. I giudici del gravame oltre a valutare la doglianza svolta,
respingendola, avevano travalicato i limiti del devolutum, estendo il proprio
sindacato all’accertamento della sussistenza del fatto sul quale si era, invece,
formato, trattandosi di un capo della pronuncia diverso da quello impugnato, il
giudicato.
3. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio motivazionale, la
sostanziale assenza di argomentazioni spese a fondamento della disposta
assoluzione, che poggia sulla sola tranciante affermazione che dalle telefonate
intercettate non emergono fatti di detenzione, omettendo di analizzare le singole
conversazioni captate che essendo state, invece, ritenute dai giudici di primo
grado prove univoche della responsabilità dell’imputato, avrebbero dovuto essere
singolarmente e dettagliatamente esaminate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del PG, di cui si impone la trattazione congiunta di entrambi i
motivi in quanto tra loro strettamente connessi, deve ritenersi manifestamente
infondato.
Emerge dalla lettura della sentenza impugnata, così come dall’atto di appello
dell’imputato, cui questa Corte ha naturalmente accesso in ragione della natura
delle doglianze articolate dal PG, che le contestazioni svolte in sede di gravame
concernessero la rilevanza delle risultanze istruttorie, costituite dalle
intercettazioni telefoniche, nel procedimento in esame, che, secondo quanto
sostenuto dall’appellante, si riferivano al suo rapporto con il fornitore Peqini ed al
conseguente acquisto di eroina per il quale era già stato, dopo essere stato
tratto in arresto il 16.2.2008, giudicato con sentenza, diventata irrevocabile,
pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 21.5.2008. A ben guardare il
riferimento al principio del divieto del ne bis in idem risulta effettuato in modo

precedente condanna riportata con sentenza irrevocabile del 21.5.2008 per

improprio, intendendo nella sostanza l’imputato evidenziare che le telefonate
sulle quali il giudice di primo grado aveva fondato il giudizio di responsabilità
riguardassero, invece, il fatto storico relativo alla detenzione dello stupefacente,
pervenuto in suo possesso, malgrado i suoi rapporti telefonici con il fornitore si
fossero protrattisi per oltre tre mesi, solo in data 16.2.2008, fatto per il quale
era stato ritenuto colpevole nel precedente giudizio, definitivamente conclusosi
con la sua condanna. La Corte fiorentina ha ritenuto la contestazione meritevole
di accoglimento ed ha perciò correttamente assolto il Di Cicco con la formula

detenzione di droga fosse a costui ascrivibile, all’infuori di quello del 16.2.2008,
oggetto della precedente condanna diventata irrevocabile, costituente l’epilogo
dei suoi contatti telefonici con il Peqini che, pur avendo avuto inizio sin dal
dicembre 2007, avevano portato a quell’unica fornitura di eroina.
Non è pertanto invocabile nella specie alcuna preclusione correlata all’effetto
devolutivo dell’impugnazione, essendosi i giudici distrettuali puntualmente
pronunciati sul motivo di gravame articolato dall’appellante che mirava ad
escludere la sussistenza delle risultanze istruttorie sulle quali era stata fondata la
pronuncia di primo grado, intendendo così perorare l’insussistenza del fatto
storico per il quale era stato condannato.
La mancanza di confronto con le ragioni argomentate della sentenza
impugnata impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità del
ricorso del Procuratore Generale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG
Così deciso il 14.3.2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donat II Galterio

Giulio Sarno

“perché il fatto non sussiste”, avendo accertato che nessun altro episodio di

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