Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17737 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17737 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
VALLE ELTJON, nato in Albania il 9.4.1984
TAFA QENAN, nato in Albania i110.6.1964

avverso la sentenza in data 19.5.2017 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pietro Molino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di
entrambi i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 19.5.2017 la Corte di Appello di Milano ha
integralmente confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale della
stessa città che aveva condannato Valle Eltjon a tre anni di reclusione ed C
16.000 di multa e Tafa Qenan a cinque anni ed otto mesi di reclusione ed C
28.000 di multa in quanto responsabili ai sensi dell’art. 73, primo comma DPR
309/1990, in relazione ad una partita di cocaina non inferiore a 15 kg., il primo
per averla custodita in una cantina nella sua disponibilità rimanendo a
disposizione degli altri imputati quando si fosse reso necessario prelevarne una

Data Udienza: 14/03/2018

parte per consegnarla loro ai fini della consegna agli acquirenti, il secondo per
aver detenuto il predetto quantitativo organizzandone la cessione a terzi.
Avverso il suddetto provvedimento i due imputati hanno proposto ognuno
autonomamente dall’altro, per il tramite del difensore, ricorso per cassazione.
2. Tafa Quenan ha affidato le proprie doglianze ad un unico motivo con il
quale lamenta, in relazione al vizio motivazionale, l’iniquità del trattamento
sanzionatorio inflittogli: deduce al riguardo che, essendo stato già penalizzato
dal diniego del beneficio di cui all’art. 62-bis c.p., malgrado il quantitativo di

inferiore ai 15 kg ipotizzati, quantitativo questo che unitamente al suo casereccio
occultamento all’interno di una cantina dell’appartamento di uno dei coimputati
dimostrava che egli non poteva essere un trafficante di calibro elevato, i
parametri già adottati nel giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche
non potevano essere utilizzati una seconda volta ai fini della commisurazione
della pena. Ritiene pertanto che gli unici criteri utilizzabili avrebbero dovuto
essere quelli relativi alla modalità dell’azione e alla gravità del danno. Sollecita
inoltre l’attenzione di questa Corte sul severo aumento calcolato ai fini della
continuazione in assenza di elementi oggettivi di riscontro e sull’assenso
inizialmente dato dal PM per un’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444
c.p.p., nella misura di gran lunga inferiore, di 3 anni ed otto mesi di reclusione
ed C 16.000 di multa.
3. Valle Eltjon ha articolato tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo deduce, invocando il vizio motivazionale, che il
concreto apporto fornito dall’imputato all’intera vicenda, in assenza di condotte
che abbiano visto il suo coinvolgimento né materiale né morale nelle attività di
trasporto così come di cessione della droga, si era risolto nella mera connivenza,
laddove l’affermazione della sua responsabilità si fonda su mere congetture,
senza che la Corte di Appello, limitatasi a riproporre per relationem il
ragionamento seguito dal giudice di prime cure, abbia criticamente esaminato
specifici motivi di doglianza addotti dalla difesa, rimasti privi di un’adeguata
risposta.
3.2. Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine
all’invocata applicabilità dell’attenuante di cui all’art.114 c.p., malgrado
l’evidenziazione del ruolo comunque marginale rivestito dall’imputato che,
inserito in un contesto sociale ben diverso da quello del traffico degli
stupefacenti, trattandosi di un pittore, laureato all’Accademia di Brera, aveva
messo a disposizione del suo connazionale ed amico di infanzia Vassili la propria
cantina senza neppure essere a conoscenza dell’utilizzo che questi ne avrebbe
fatto. Anche in relazione a tale richiesta evidenzia come la Corte territoriale
abbia omesso si espletare il controllo cui era stata sollecitata limitandosi a

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droga rinvenuto in suo possesso, pari ad appena 3 kg., fosse notevolmente

richiamare per relationem la motivazione del Tribunale, censurandone pertanto
l’operato.
3.3. Con il terzo motivo lamenta, invocando il vizio motivazionale,

il

mancato contenimento della pena nei minimi edittali malgrado l’atteggiamento
collaborativo tenuto dall’imputato durante l’intero procedimento ed il minimo
disvalore sociale delle condotte poste in essere.

1.11 primo motivo articolato dal Valle, traducendosi in censure generiche ed
indeterminate, costituite per lo più dalla riproduzione di massime
giurisprudenziali sulla differenza tra concorso nel reato e connivenza, senza
alcun riferimento alla fattispecie concreta, deve ritenersi inammissibile.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in
risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale
viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un
corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha
sottolineato come la condotta tenuta dall’imputato, lungi dal rivestire un ruolo
passivo, sottintendesse una piena consapevolezza dell’utilizzo effettuato della
propria cantina in relazione alla custodia della droga, essendosi egli reso
pienamente disponibile a consentirne l’accesso ai coimputati in occasione delle
cessioni di volta in volta concordate, e si fosse perciò risolto in un contributo
nient’affatto trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso: la
circostanza che egli si prestasse – come già evidenziato dalla sentenza di primo
grado che si fonde con quella impugnata così da costituire un corpo unico ed
inscindibile stante la doppia conforme affermazione di colpevolezza – in
occasione dei singoli e reiterati prelievi dei quantitativi della sostanza
stupefacente destinati alla cessione, ad interrompere le proprie attività private e
a recarsi, su ordine del Vasili, ad aprire la cantina mostrando una sottomissione
che andava al di là della semplice cortesia, è stata correttamente ritenuta indice
del contributo fornito dall’agente, anche solo in forma di agevolazione, alla
realizzazione del fatto, implicante, da un canto, la conoscenza da parte di costui
del piano illecito degli altri compartecipi e dei ruoli da costoro rivestiti e,
dall’altro, la consapevolezza da parte di questi ultimi di poter contare sull’ausilio
dell’odierno ricorrente.
Coerente con tale quadro si rileva pertanto la configurabilità ritenuta dai
giudici distrettuali del contributo agevolatore che, in quanto forma alternativa del
contributo causale, inteso come condizione dell’evento lesivo, si sostanzia in una
condotta, che pur non essendo di per sé causa diretta del fatto punibile,
comunque idonea ad arrecare un apporto apprezzabile alla commissione del

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CONSIDERATO IN DIRITTO

reato aumentandone le possibilità di successo mediante il rafforzamento del
proposito criminoso ovvero l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti. Deve
infatti ritenersi insita nell’offerta e messa a disposizione degli altri coimputati
della cantina quale deposito ed al contempo nascondiglio di una così ingente
partita di cocaina, così come nella disponibilità materiale ad aprire, in
concomitanza con le operazioni di prelievo dei quantitativi destinati alla vendita,
il locale, risiedendo il prevenuto in altro luogo, la facilitazione della condotta
delittuosa, costituente la condizione necessaria alla configurazione del concorso

come nella connivenza passiva, il fatto criminoso si sarebbe verosimilmente
comunque realizzato, ma quello che connota la posizione del concorrente è
l’apporto partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta
delittuosa aumentando, se riguardata ex ante, le possibilità di riuscita dell’illecito
e che segna pertanto la linea di demarcazione dalla connivenza non punibile che,
invece, postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo,
privo cioè di qualsivoglia efficacia causale (Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010 – dep.
04/02/2010, Porcheddu e altro, Rv. 246649).
A fronte delle puntuali argomentazioni spese dalla Corte distrettuale il
motivo in esame, privo della necessaria mancanza di correlazione con le ragioni
argomentate della decisione impugnata, cade nel vizio di mancanza di specificità,
conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità
(Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012 -, Pezzo Rv. 253849).
2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per il secondo motivo di ricorso.
Anche in questo caso la doglianza svolta, consistente nella pedissequa
reiterazione dei motivi di appello, omette di prendere in considerazione, per
confutarle, le puntuali argomentazioni in virtù delle quali il gravame in relazione
all’invocata attenuante ex art. 114 c.p. non è stato accolto, risolvendosi in
contestazioni del tutto indeterminate sul fatto che la Corte territoriale si sia
limitata a ripercorrere il percorso argonnentativo della sentenza di primo grado
senza evidenziare quali fossero i punti o le questioni specificamente censurati
rimasti privi di adeguata risposta.
3. In relazione al terzo motivo di censura occorre rilevare che dall’esame
dell’atto di appello, cui questa Corte ha naturalmente accesso in ragione della
natura della doglianza svolta, risulta che il motivo di gravame afferente al
trattamento sanzionatorio era fondato sull’atteggiamento asseritannente
collaborativo tenuto dal prevenuto nel corso del processo e sull’importante
supporto fornito alla ricostruzione delle vicende criminose. I giudici distrettuali
hanno invece affermato che l’imputato, rifiutatosi di rendere l’interrogatorio di
garanzia, si era limitato ad ammettere dinanzi al PM nel corso di una successiva
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agevolatore. E’ ben possibile che anche senza il contributo dell’imputato, così

audizione le risultanze già acquisite al processo dalle espletate indagini e a
rendere dichiarazioni a suo discarico risultate prive di verosimiglianza, nonché
ampiamente smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate. Avendo,
quindi, la sentenza impugnata escluso la ravvisabilità nella sua condotta
processuale di qualsivoglia profilo di collaborazione, ne discende, a cascata, la
mancanza di fondamento della richiesta di mitigazione della pena inflitta dalla
pronuncia di primo grado.
4. Inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze è infine anche

sanzionatorio. Al riguardo deve essere evidenziato che ai fini della
determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del in relazione al
quantitativo della droga oggetto del traffico illecito e la personalità dell’imputato,
sotto il profilo della sua pericolosità, quantunque si tratti degli stessi elementi già
presi in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle
circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento,
per sua natura polivalente, può essere rivalutato in vista di una diversa finalità,
senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem (Sez. 2, n. 933
del 11/10/2013 – dep. 13/01/2014, Debbiche Helnni e altri, Rv. 258011), tanto
più che il beneficio di cui all’art. 62 bis c.p. costituisce un trattamento di speciale
benevolenza in favore dell’imputato in presenza di peculiari e non codificabili
connotazioni tanto del fatto quanto della persona che di esso si è reso
responsabile, volto in ultima analisi ad incidere sul trattamento sanzionatorio.
In ogni caso nessun vizio logico risulta essere stato dedotto in relazione al
trattamento sanzionatorio, la cui motivazione, incentrata sulla condizione di
pericolosità dell’imputato e sull’ingente quantitativo della sostanza stupefacente
oggetto del traffico illecito, ha puntualmente indicato i criteri, fra quelli indicati
dall’art.133 c.p., seguiti nella quantificazione di una pena di poco superiore al
minimo edittale, e di per sé non abbisognevole di specifiche puntualizzazioni.
Segue all’esito dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento, a norma
dell’art.616 cod. proc. pen., delle spese processuali e di una somma
equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 ciascuno in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14.3.2018

l’unico motivo di ricorso articolato dal Tafa, afferente anch’esso al trattamento

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