Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17736 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17736 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 5118/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita’la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 novembre 2011, il Magistrato di sorveglianza di
Spoleto ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 35 Ord. Pen. con il quale
Attanasio Alessio, detenuto presso la Casa circondariale di Terni in regime
differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen., si doleva della limitazione imposta
dall’istituto penitenziario nell’uso del computer presso la saletta apposita della

inglese, e del riferimento della circolare ministeriale alla sola utilizzabilità del
computer presso sale comuni e sotto controllo del personale di vigilanza,
ritenendo l’infondatezza del reclamo e la conformità dell’ordine di servizio
disciplinante la materia alla normativa di rango primario e secondario vigente.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Attanasio Alessio, che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando:
– manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., nella parte in cui si è dato conto della possibilità di utilizzo del
computer per motivi di studio e si è negato tale diritto pur prospettandosi ragioni
di studio da autodidatta;
– violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per essersi
ritenuto che una norma di rango inferiore, quale l’ordine di servizio, potesse
imporre un divieto contrastante con la circolare del 9 ottobre 2003 richiamata nel
reclamo e ignorata nella ordinanza impugnata.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché l’ordinanza impugnata non è ricorribile per
cassazione.
2. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le decisioni
del magistrato di sorveglianza su reclami generici, a lui presentati ai sensi dell’art.
35 Ord. Pen., sono adottate al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni
contraddittorio e, essendo prive di qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente, non
sono soggette a ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza né a ricorso per
cassazione (tra le altre Sez. 1, n. 296 del 20/01/1997, dep. 19/04/1997 Guido,
Rv. 207343; Sez. 1, n. 17270 del 07/03/2001, dep. 28/04/2001, Paolello, Rv.
218821).

2

sezione, perché non iscritto ad alcun corso di laurea, volendo migliorare il proprio

Si tratta, infatti, di provvedimenti la cui natura amministrativa e non
giurisdizionale non limita la residua libertà personale del detenuto, né è lesiva di
situazioni soggettive protette del medesimo, mentre l’oggetto del reclamo attiene,
nella specie, al dedotto studio personale della lingua inglese, in rapporto al quale
non si profilano una situazione assimilabile a un diritto soggettivo allo studio, né
l’assoluta necessità dell’utilizzo del computer.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi

versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al

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