Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17736 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17736 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Capretto Luigi, nato a Napoli il 25/09/1970
avverso la sentenza del 07/04/2017 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 aprile 2017, la Corte d’appello di Bologna ha
confermato la decisione con cui, all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva condannato Luigi Capretto
per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver
importato in Italia, in concorso con Massimiliano Messina, Kg. 1,2 circa di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore

dell’imputato deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.
pen.

3. Con un primo motivo si lamenta violazione dell’art. 114 cod. pen. e vizio
di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della
minima importanza del ruolo concorsuale avuto dal ricorrente nella commissione
del reato, non avendo egli partecipato alla fase ideativa, delle trattative e
organizzativa.

4. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 99 cod. pen. e
vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione degli effetti della
contestata recidiva, non avendo la Corte d’appello tenuto conto del fatto che la
stessa si fondava su precedenti risalenti e che la condotta tenuta dal ricorrente
successivamente al fatto ne rivelerebbe scarsa capacità delinquenziale e scarsa
pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del
riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al
reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce
in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i
correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione
dell’impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il
contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo
di efficacia causale così lieve rispetto all’evento, da risultare trascurabile
nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 3, n. 9844/2016 del 17/11/2015,

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2.

Barbato, Rv. 266461, che non ritenuto minimo il contributo concorsuale nel
traffico internazionale di sostanza stupefacente, consistito nel collaborare alla
ricerca e al reperimento di uno dei corrieri indispensabili per l’importazione della
droga; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e a., Rv. 264455; Sez. 1, n.
26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035).
La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio osservando che dovendo valorizzarsi, perché maggiormente attendibile, quanto riferito
dall’imputato e dal correo in sede di spontanee dichiarazioni alla polizia

16/02/2017, Pernicola, Ry. 269598; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Martino,
Rv. 268509; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri e a., Rv. 262192) – il
Capretto risultava pienamente introdotto nell’affare illecito e, essendo lo
stupefacente stato inserito nel suo bagaglio, gli elementi di prova deponevano
per una piena e condivisa responsabilità concorsuale dei due imputati. La .
motivazione non è manifestamente illogica e quindi non può essere censurata in
questa sede.

2. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui per
ritenere gli effetti della contestata recidiva occorre verificare in concreto se la
reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di
pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di
devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei
comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità
esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro
parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di
colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di
precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé e a., Rv. 247838;
Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco e a., Rv. 248960). L’applicazione
dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di
un potere discrezionale del giudice del quale deve essere fornita adeguata
motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova
condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere
del reo (Sez. 3, n. 19170/2015 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464). Ai
fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di
un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente
descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la
valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e
sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad

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giudiziaria (utilizzabili nel giudizio abbreviato: cfr. Sez. 5, n. 13917 del

esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto
esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se
ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una
perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per
la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 3, n. 33299/2017 del 16/11/2016,
Del Chicca, Rv. 270419).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha logicamente ritenuto che il fatto
oggetto di giudizio fosse indicativo di una più spiccata pericolosità sociale del

nella sentenza di primo grado – la cui motivazione può sul punto integrare quella
d’appello – si legge che detti precedenti specifici sono «indici di un’inclinazione
continua a commettere reati in materia di stupefacenti», sicché la motivazione
non è illogica.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non
sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del
procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende
della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

/&anni Fili po Reynaud

Giulio Sarno

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Capretto in forza dei ben tre precedenti penali specifici che egli aveva riportato e

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