Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17735 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17735 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
BOYE Alagie, nato in Gambia il 5/7/1997

avverso la sentenza del 26 aprile 2017 della Corte di Appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero
Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova, la sentenza del 26 aprile 2017, in parziale
riforma della sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari di Genova del 22
novembre 2016, ha condannato Alagie Boye alla pena di anni 2 giorni 10 di
reclusione ed C 4.100 di multa, con la concessione della sospensione condizionale
della pena, qualificato il delitto sub a) in quello ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990
e per il reato ex art. 495 cod. pen. di cui al capo b), limitatamente al fatto del 4
febbraio 2016.

trasmesso gli atti al Tribunale per i minorenni di Genova, con conferma nel resto
della sentenza di primo grado.

2. Il difensore di Alagie Boye ha proposto ricorso avverso la sentenza del Corte
di Appello di Genova del 26 aprile 2017 di cui ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge
penale, ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 597 comma 3
cod. proc. pen.; rileva la difesa che con la sentenza del Giudice per le Indagini
Preliminari di Genova aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti
generiche ed aveva ridotto la pena di un terzo.
La Corte di Appello di Genova, qualificato il delitto di cui al capo a) come reato
autonomo ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, ha individuato la pena base in anni
4 di reclusione ed euro 8.000 di multa e l’ha ridotta per le circostanze attenuanti
generiche ad anni 3 di reclusione ed euro 6.000 di multa, non ritenendo di
effettuare la massima riduzione già effettuata in primo grado.
Per la difesa la Corte di appello è incorsa in violazione di legge, modificando
la pena in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, in senso sfavorevole
all’imputato. Per la difesa, il divieto di reformatio in peius ex art. 597 comma 3
cod. proc. pen., opera anche nel calcolo delle componenti intermedie della pena.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge,
art. 606 lettera b) cod. proc. pen. quanto alla condanna per il delitto di cui all’art.
495 cod. pen. per i fatti del 21 ottobre 2015 e 10 giugno 2016.
Rileva la difesa che la Corte di Appello di Genova ha accolto l’impugnazione
relativa all’eccezione di incompetenza in relazione al reato di cui all’art. 495 cod.
pen. per i fatti commessi quando l’imputato era minorenne.
Secondo quanto rilevato dalla Corte di appello di Genova in base alla
fotocopia del passaporto, l’imputato è nato il 5 luglio 1997; quindi, soltanto i fatti
del 21 ottobre 2015, del 4 febbraio 2016 e del 10 giugno 2016 risultano commessi
quando era già maggiorenne.

2

Per i restanti reati di cui al capo b), ha dichiarato l’incompetenza ed ha

Per la difesa però la Corte di appello di Genova ha omesso di considerare che
il 21 ottobre 2015 ed il 10 giugno 2016, il ricorrente aveva fornito le sue esatte
generalità, avendo dichiarato di essere nato in Gambia il 5 luglio 1997 e di
chiamarsi Boye Alagie, generalità attestate dalla fotocopia del passaporto.
– –Pertanto, la Corte di appello di Genova avrebbe dovuto pronunciare sentenza
assolutoria in quanto i fatti del 21 ottobre 2015 e del 10 giugno 2016 non
costituiscono reato.

1.

Il ricorso per cassazione è fondato.

1.1. Dalla sentenza della Corte di appello di Genova risulta effettivamente che
la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata effettuata in misura
inferiore al terzo, diversamente da quanto accaduto in primo grado; la Corte di
appello di Genova ha effettuato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche
in misura inferiore al giudice di primo grado, commettendo così la violazione di
legge dedotta dalla difesa.
1.2. Ritiene la Corte di Cassazione di dover ribadire il principio di diritto già
espresso da Cass. Sez. 1, n. 45236 del 22/10/2013 Rv. 257775, Stralaj, per il
quale viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, a seguito di
impugnazione del solo imputato, concedendo un’ulteriore attenuante diminuisca
complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per
l’attenuante già riconosciuta in primo grado (fattispecie in cui in primo grado erano
state concesse le circostanze attenuanti generiche ed una conseguente riduzione
della pena pari a un terzo, mentre in appello, riconosciuta anche l’attenuante del
risarcimento del danno, la riduzione per le generiche era stata effettuata in misura
inferiore al terzo).
Ciò in quanto il divieto della reformatio in peius in appello riguarda non
soltanto il risultato finale ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena sicché,
in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o al

CONSIDERATO IN DIRITTO

concorso di reati, discende non solo l’obbligatoria diminuzione della pena
complessiva, ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli
elementi (cfr. in tal senso Cass. Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Rv. 252326,
Strisciuglio e altri).

2.

È fondato anche il secondo motivo nel senso che segue.

Va in primo luogo rilevato che il motivo di appello sul capo b) concerneva
anche l’autenticità del passaporto, di .cui vi era solo una copia, e delle generalità
ivi riportate. Tale passaggio dell’atto di appello ha dedotto alla Corte di appello di

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Genova anche l’an della responsabilità dell’imputato sul capo b) ove le generalità
dichiarate coincidessero con quelle risultanti dalla fotocopia del documento.
La Corte di appello di Genova ha in tal senso valutato l’impugnazione, in
quanto ha limitato la condanna, come da dispositivo, al solo episodio accaduto il
4 febbraio 2016.
La Corte di appello ha poi nello stesso dispositivo confermato nel resto la
sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova pur avendo
limitato la condanna ad un solo episodio rispetto a quelli contestati all’imputato
una volta divenuto maggiorenne; non ha cioè pronunciato alcuna assoluzione e

Inoltre, nella motivazione della sentenza, ha determinato l’aumento per la
continuazione per tre reati sub b), pur riconoscendo nel dispositivo la
responsabilità dell’imputato per un solo episodio.
Vi è dunque una mancanza di coerenza sia interna al dispositivo che rispetto
alla motivazione.
Si impone dunque l’annullamento con rinvio della sentenza affinché la Corte
di appello di Genova, quanto alle circostanze attenuanti generiche, si adegui al
principio di diritto prima espresso, effettuando la riduzione di un terzo per le
circostanze attenuanti generiche, e quanto al capo b), sull’an della responsabilità
per i fatti diversi dall’episodio accaduto il 4 febbraio 2016, con conseguente
rivalutazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata alla Corte di appello di Genova,
diversa sezione.
Così deciso il 14/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Luca Slemeraro

Giulio Sarno

ritenuto i reati avvinti dalla continuazione.

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