Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17732 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17732 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TEGANO PASQUALE N. IL 14/01/1955
avverso l’ordinanza n. 914/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 22/09/2011

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 settembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Ancona ha respinto il reclamo proposto da Tegano Pasquale, detenuto presso la
Casa circondariale di Ascoli Piceno in espiazione della pena detentiva di anni
trenta di reclusione, avverso il decreto del 17 giugno 2011 del Magistrato di
sorveglianza di Macerata, che aveva, tra l’altro, disposto il divieto per il detenuto

provenienza geografica, ritenendo che la limitazione disposta rientrava tra le
misure adottabili a norma degli artt. 18-ter e

41-bis

Ord. Pen. ed era

coerentemente motivata.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il detenuto,
personalmente, che ha denunciato la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen., deducendo che le ragioni poste a sostegno della disposta
limitazione non erano riferibili al suo profilo soggettivo, ma solo all’ambiente
esterno o a vicende antecedenti al suo arresto, e rappresentando la carenza di
elementi di attualità a conforto della medesima.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’inammissibilità consegue alla omessa correlazione delle doglianze del
ricorrente alle ragioni argomentate dell’ordinanza impugnata, che non solo ha
esattamente interpretato i principi di diritto tratti dalla disposizione normativa di
cui all’indicato art. 18-ter, comma 1, lett. a), Ord. Pen. e dal suo coordinamento
con l’art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen., coerentemente analizzati, ma ne ha fatto
corretta applicazione rilevando e condividendo l’adeguatezza della motivazione del
decreto reclamato, la sua coerenza con la finalità special-preventiva della disposta
limitazione della ricezione di quotidiani locali, e la specificità del riferimento di
detta limitazione alla tipologia delle pubblicazioni inibite e alle ragioni di pericolo
connesse sia al possibile scambio tra detenuti nel gruppo di socialità della stampa
locale, sia alla conoscenza da parte del condannato di informazioni relative alla
sua zona di provenienza.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di

2

di acquistare quotidiani di stampa locale, indipendentemente dal luogo di

inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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