Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17731 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17731 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VINOTTI ROSA N. IL 14/10/1967
avverso il decreto n. 1/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 24 ottobre 2011, la Corte d’appello di Torino, in parziale
riforma del decreto del 10 marzo 2011 del Tribunale di Torino, che aveva
applicato a Vinotti Rosa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel territorio del comune di Torino
per la durata di anni quattro, ha ridotto ad anni due la durata della misura e ha
confermato nel resto il decreto impugnato, rilevando l’infondatezza dell’appello

per essere attuale il giudizio di pericolosità sociale.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, Vinotti Rosa, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico
motivo con il quale denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 4
legge n. 1423 del 1956, in mancanza del presupposto di una concreta e attuale
pericolosità sociale, da valutarsi in relazione alla condotta tenuta nel tempo
successivo all’avviso orale del Questore
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre premettere che l’art. 4, comma 11, legge 27 dicembre 1956, n.
1423, recante “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza [e per la pubblica moralità]”, limita alla sola violazione di legge il
ricorso contro il decreto della corte d’appello in materia di misure di prevenzione.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, confortato anche da
intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 321 del 2004), in tema di
misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità
della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ma
solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell’obbligo
di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dall’art. 4,
comma 10, legge n. 1423 del 1956. Alla mancanza di motivazione è, peraltro,
equiparata l’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi
di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da essere meramente
apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico
seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003,
dep. 30/03/2004, Criaco, Rv. 229305; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007,

per essere sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi della disposta misura e

dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010,
dep. 24/05/2010, Palermo, Rv. 247514).
3, Tanto premesso in ordine all’ambito del controllo riservato a questa
Corte, si osserva che, nel caso di specie, benché nella enunciazione dei motivi di
ricorso la difesa abbia fatto riferimento al vizio di violazione dì legge, le censure
mosse attengono alla sola congruenza logica del, non condiviso, ragionamento
seguito dalla Corte d’appello nella valutazione del presupposto della pericolosità
richiesto, in termini di attualità, per l’applicazione della misura di prevenzione.

valutazioni svolte dal Tribunale, che aveva compiutamente argomentato con
riguardo agli elementi sintomatici della pericolosità sociale della proposta, e ha
dato alle deduzioni difensive prospettate nel gravame adeguate risposte,
esaustive in fatto, per la loro coerenza interna e per la loro logica congruenza ai
dati riferiti, e corrette in diritto, per la esatta interpretazione delle norme
applicate.
La ricorrente tende, invece, a provocare, esprimendo un diffuso dissenso di
merito rispetto alle risposte ricevute, quanto all’attualità della pericolosità in
rapporto alla condotta tenuta dopo l’emissione dell’avviso orale del Questore del
10 febbraio 2010, notificato il 22 aprile 2010, e opponendo la sua analisi degli
aspetti attinenti alle circostanze fattuali, una nuova lettura dei dati acquisiti che
si traduce nel sostanziale riesame nel merito, invasivo del campo della
valutazione discrezionale ragionevolmente espressa, non consentito in sede di
legittimità.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

In relazione a detto profilo, la Corte ha coerentemente condiviso le

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