Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17731 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17731 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Balzano Maria Rosaria, nata a Salerno il 30/01/1981
2. Liuzzi Angela, nata a Agropoli il 21/09/1978

avverso la sentenza del 11/04/2017 della Corte d’appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle imputate, avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell’avv.
Stefania Pierro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza dell’Il aprile 2017, la Corte d’appello di Salerno,

accogliendo parzialmente il gravame proposto dalle odierne ricorrenti avverso la
sentenza nei loro confronti emessa in primo grado dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Salerno, le assolveva dalla contestata detenzione a
fini di spaccio di hashish e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all’art.
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto a fini spaccio sostanza

2. Avverso la sentenza ha proposto distinti ricorsi per cassazione il
difensore delle due imputate deducendo in entrambi i casi il vizio di violazione di
legge per avere la Corte territoriale rideterminato le pene pecuniarie loro inflitte
muovendo da una pena pecuniaria base (Euro 27.000) superiore a quella (Euro
26.000) quantificata dal giudice di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., quando – come nel caso di
specie – appellante è il solo imputato, «il giudice non può irrogare una pena più
grave per specie o quantità» e, secondo quanto stabilito dal comma successivo,
in ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a «reati concorrenti,
anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è
corrispondentemente diminuita».
Reputa il Collegio che, avendo il primo giudice, per entrambe le ricorrenti,
fissato la pena base per il reato di detenzione a fini di spaccio dell’eroina in anni
sei di reclusione e 26.000 Euro di multa, aumentandola a titolo di continuazione
per il connesso reato poi escluso in accoglimento del motivo d’appello, la Corte
territoriale avrebbe dovuto eliminare l’aumento stabilito a titolo di continuazione
per il reato oggetto di pronuncia assolutoria, senza modificare il trattamento
sanzionatorio fissato per l’altro reato, ciò che nella specie ha invece fatto, sia pur
soltanto con riguardo alla pena pecuniaria, fissandola in 27.000 Euro.

2. La conclusione si desume dal principio affermato da questa Corte a
Sezioni Unite allorché, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha stabilito che
nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata
dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli
elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di

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stupefacente di tipo eroina.

appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga
una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4 cod.
proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella
determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales,
Rv. 232066).

2.1. Nella motivazione della suddetta pronuncia si legge che per giungere a
tale, corretta, conclusione «deve, anzitutto, essere valorizzata la circostanza che
l’art. 597 c.p.p. non si limita a sancire, al terzo comma, il divieto della reformatio

1930 (“il giudice non può irrogare una pena più grave…”.), ma introduce, al
quarto comma, una disposizione innovativa in base alla quale “in ogni caso, se è
accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche
se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata

è

corrispondentemente diminuita”. Questa previsione assume un significato
particolarmente pregnante se letta alla luce della Relazione preliminare al codice
del 1988, in cui si legge che, con l’introduzione di tale comma, il legislatore ha
inteso “rafforzare il divieto della

reformatio in peius”

che, con il codice abrogato,

veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava
riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo
di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l’esclusione di aggravanti o il
proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti. Proprio
a seguito dell’introduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta
nel quarto comma dell’art. 597 c.p.p. appare, infatti, superato l’orientamento
giurisprudenziale, formatosi soprattutto sotto il vigore dell’art. 515 co. 3 c.p.p.
del 1930, in base al quale il divieto della

reformatio in peius

andava riferito alla

pena in definitiva irrogata e non ai singoli elementi che la compongono ed ai
calcoli effettuati per giungere alla determinazione complessiva di essa. Deve,
quindi, affermarsi che il divieto di

reformatio in peius

riguarda – oggi – non

soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena»
(Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales).

2.2. L’art. 597 c.p.p. – prosegue la motivazione della citata sentenza individua «quali elementi autonomi, pur nell’ambito della pena complessiva, sia
gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che
l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.
Conseguenza di tale autonomia non è solo l’obbligatoria diminuzione della pena
complessiva, in caso di accoglimento dell’appello in ordine alle circostanze o al
concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente

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in peius con la stessa formulazione del precedente art. 515 del codice di rito del

previsto dall’art. 597 co. 4 c.p.p., ma anche l’impossibilità di elevare la pena
-b cita
ri
per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella
complessiva a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto con riferimento non
alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi. Il divieto di aumento di
pena consegue all’effetto devolutivo dell’appello, di cui all’art. 597 co. 1 c.p.p.,
che riafferma un principio già contenuto nell’art. 515 co. 1 del codice di rito del
1930. La previsione normativa secondo cui l’appello attribuisce al Giudice di
secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai “punti della
decisione” ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere

l’esplicito riferimento ai “motivi proposti”, lascia chiaramente intendere che,
entro quell’ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello
accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a
loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell’art. 581 c.p.p., sono
strettamente collegati alle “richieste”, cioè al

petitum

sostanziale

dell’impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie
civilistiche, l’equivalente della

causa petendi.

Dalle esposte considerazioni

discende che, in caso di condanna dell’imputato, in primo grado, per un reato
aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, la
circostanza aggravante contestata, il Giudice dell’appello, pur irrogando una
pena inferiore a quella comminata nel precedente grado di giudizio, non può
assumere, come pena base, una di entità maggiore di quella determinata in
primo grado» (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales).

2.3. Sussistendo, evidentemente, la medesima ratio, allo stesso modo deve
concludersi nel caso in cui il giudice d’appello si limiti ad escludere la sussistenza
di un reato “satellite” riunito nel vincolo della continuazione rispetto ad un reato
più grave per il quale sia stata stabilita una determinata pena base: detta pena,
concernendo un punto della decisione di primo grado non coinvolta dalla riforma
pronunciata in appello, non può essere modificata in peius, come invece fatto nel
caso di specie con riguardo alla pena pecuniaria.

3. Non essendo necessario effettuare ulteriori accertamenti in fatto, reputa
dunque il Collegio di poter senz’altro procedere, a norma dell’art. 620, comma 1,
lett. /), cod. proc. pen., all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla pena pecuniaria inflitta ad entrambe le imputate,
rideterminando la stessa nei termini che seguono.

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l’ambito oggettivo entro cui il Giudice di secondo i grado può operare, ma, con

3.1. Per Angela Liuzzi, avendo il giudice di merito riconosciuto alla stessa le
circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata
aggravante, la pena base fissata in primo grado per il residuo reato di
detenzione illecita di eroina in 26.000 Euro va ridotta per la diminuente connessa
alla scelta del rito abbreviato ad Euro 17.333.

3.2. Per Maria Rosaria Balzano, avendo il giudice di primo grado escluso nei
suoi confronti la recidiva e riconosciuto alla stessa le circostanze attenuanti

di detenzione illecita di eroina da 26.000 Euro a 21.000 Euro, quest’ultima va
ridotta per la diminuente connessa alla scelta del rito abbreviato ad Euro
14.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena
pecuniaria inflitta alle imputate ricorrenti, che ridetermina in 17.333 Euro di
multa per Angela Liuzzi e in 14.000 Euro di multa per Maria Rosaria Balzano.
Così deciso il 15/02/2018.

Il Consigliere estensore

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Gianni Fi . ppo Reynaud
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Il P esidente
Gas e And eazza

generiche operando la riduzione della pena pecuniaria fissata per il residuo reato

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