Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1773 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1773 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOKS MONICA N. IL 14/05/1971
avverso l’ordinanza n. 41/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
28/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Le
&LI/
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

(11t

Uditi difensor Avv.;

tt‘C•SU

1/4

Ì

I • 41.

Data Udienza: 11/12/2013

cc 2 Fox Monica

Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Venezia ha respinto la richiesta avanzata da Foks
Monica intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita in
relazione al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Ricorre per cassazione la richiedente. Si censura la logicità della
degli agenti, ha tentato di occultare la droga ed il metadone che deteneva ma in
ciò non vi è nulla di rimproverabile, trattandosi di reazione naturale ispirata al
proposito di sottrarsi a complicazioni che si sono poi puntualmente verificate.
Prive di fondamento sono pure le affermazioni relative al mendacio ed alla
reticenza. La richiedente ha invece subito manifestato la propria estraneità agli
illeciti ed ha giustificato la detenzione per uso personale. Ha poi spiegato la
detenzione del metadone dovuta ad un periodo di malattia. L’affermazione è
stata confermata anche documentalmente.
Insomma, le dichiarazioni in ordine all’uso personale del metadone erano
veritiere e sono state obliterate solo a causa di indagini di polizia superficiali
quanto all’uso terapeutico della sostanza, come riconosciuto dal giudice di merito
che ha adottato la pronunzia assolutoria. A sostegno di tale assunto viene
trascritto un brano significativo della sentenza di merito.
3. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata espone che la restrizione è stata disposta in
relazione alla detenzione di eroina e di otto flaconi di metadone. La polizia
giudiziaria accertava che l’indagata era autorizzata a ricevere il metadone solo
presso il SERT. Solo dopo la liberazione si accertava che era avvenuta consegna
del metadone anche domiciliare. Si addebita alla richiedente di non aver fornito
informazioni chiarificatrici, veritiere sul metadone e di aver tentato di occultare la
sostanza detenuta. Si conclude che la protrazione della detenzione per 72 giorni
è frutto di condotta trascurata anche nel corso del primo interrogatorio. Il
comportamento silenzioso ed il mendacio giustificano la reiezione della domanda.
La Corte territoriale non giunge a dimostrare l’esistenza di una colpa
realmente grave, tale da giustificare la restrizione. Al di là del gesto istintivo di
tentare di disfarsi della sostanza, il nucleo dell’addebito si radica nella mancanza
di giustificazione in ordine alla detenzione del metadone. Orbene, a tale
riguardo, per quel che sembra d’intendere, la donna ha sin da subito offerto una
giustificazione che, pur non essendo del tutto esatta, dava conto della lecita
consegna della sostanza da parte del Sert quale procedura alternativa

motivazione per ciò che attiene ai ritenuti profili di colpa. La ricorrente, alla vista

all’assunzione presso la sede dell’istituzione sanitaria. D’altra parte ( e si tratta
del punto di maggiore interesse ai fini che qui interessano) traspare dalla
documentata difesa che, come ritenuto dal Giudice di merito, fu la polizia
giudiziaria a compiere un accertamento erroneo presso il SERT circa le modalità
di somministrazione del metadone, inducendo così in errore il giudice in ordine
alla natura dei fatti. In tale situazione, non risulta allo stato documentata una
condotta rimproverabile in misura tale da poter essere ritenuta grave ed ostativa
all’accoglimento della domanda.

tutte le circostanze di fatto significative accertate nel processo.

P qm

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia
per nuovo esame

Roma 11 dicembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL PRESIDENTE
(Ca lo BRUSCO)

Dunque, il caso dovrà essere nuovamente esaminato tenendo conto di

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